Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 94 pagine

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Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 59 Obbligo di notifica per i produttori

Capoverso 1: il passaggio dal sistema delle concessioni, in cui la Regìa federale degli alcool conferisce il diritto di produrre, all’iscrizione nel registro dell’alcol - per il quale i produttori si devono annunciare - crea un’incertezza per i produttori attualmente riconosciuti dall’autorità competente. Per poter trasferire i loro diritti nel nuovo sistema, i produttori devono annunciarsi presso l’autorità competente entro 6 mesi dall’entrata in vigore della nuova legge.

Capoverso 2: a seguito dell’ultima revisione totale dell’ordinanza sull’alcol, gli agricoltori hanno il diritto di distruggere o rendere inutilizzabile la propria distilleria, nonché di riattivare la concessione durante 25 anni, purché siano rispettate le disposizioni pertinenti in materia di concessioni. Agli agricoltori in possesso di un tale «diritto di distillazione» devono pertanto essere date le stesse possibilità dei titolari di una distilleria ancora concessionata.

Capoverso 3: chi non si annuncia per l’iscrizione nel registro dell'alcol entro 6 mesi perde il diritto di produrre bevande spiritose ed etanolo. Le persone e le aziende che producono bevande spiritose o etanolo senza iscrizione sono punibili. Tuttavia, possono farsi iscrivere nel registro dell’alcol in un secondo tempo in base all’articolo 4.

Art. 60 Scorte di bevande spiritose da parte degli agricoltori

Per effetto della regolamentazione vigente, secondo cui gli agricoltori sono assoggettati all’imposta soltanto al momento della cessione delle bevande spiritose, nelle aziende agricole sono attualmente stoccate bevande spiritose non tassate per più di un milione di litri di alcol puro, corrispondenti a un importo fiscale di circa 30 milioni di franchi. Per ovviare a tale problema è pertanto necessario trovare una soluzione alla regolamentazione unitaria concernente la nascita dell'obbligo fiscale.

Capoverso 1 lettera a: in futuro gli agricoltori potranno gestire un deposito fiscale secondo l’articolo 19. In questo modo il pagamento dell’imposta è differito al momento dell’uscita delle bevande spiritose dal deposito fiscale.

Capoverso 1 lettera b: gli agricoltori che tradizionalmente impiegano le bevande spiritose per la cura del bestiame possono far denaturare le proprie scorte dall’autorità competente. La denaturazione non è nociva né per la salute dell’uomo né per quella degli animali.

Capoverso 1 lettera c: gli agricoltori che non fanno denaturare le proprie scorte di bevande spiritose possono farle tassare dopo aver dedotto una quantità transitoria esente da imposta.

Capoverso 2: analogamente agli articoli 59 e 62, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge gli agricoltori devono decidere quale possibilità intendono scegliere tra quelle indicate al capoverso 1. Allo scadere di questo termine, l’autorità competente tasserà le scorte rimanenti di bevande spiritose secondo il capoverso 1 lettera c. L’autorità competente tiene comunque conto di una quantità transitoria esente da imposta.