Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

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vigente assoggetta le bevande spiritose a rigorose limitazioni del commercio e della pubblicità, mentre prevede per vino e birra norme assai più tolleranti.

- In tutte le fasce d’età si consumano bevande alcoliche di ogni tipo.

Il Consiglio federale riconosce la necessità di un intervento legislativo, che scaturisce dall’odierna situazione di mercato della domanda e dell’offerta. La disparità di trattamento tra bevande spiritose, vino e birra non è più giustificabile nella misura attuale. La Confederazione segue una prassi che nei Cantoni è realtà da molto tempo: non ci sono più molte disposizioni speciali per il commercio di bevande spiritose.20

La nuova legge sull’alcol permette di consolidare e di rendere più efficace ed efficiente l’esecuzione della vigente regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche, aggiornandola alla politica in materia di prevenzione e alla situazione di mercato. La tendenza a questa impostazione generale ha ripercussioni anche all’estero e nelle organizzazioni internazionali. Il Consiglio federale ritiene che per perseguire una politica coerente in materia di alcol sia imprescindibile varare la legge sull’alcol. In considerazione delle condizioni regionali anche in futuro deve essere offerta l’opportunità ai Cantoni di adottare misure ulteriori.

3 Obiettivi della nuova legge sull’alcol

La nuova legge sull’alcol sostituisce le disposizioni del commercio e della pubblicità, finora stabilite nella vigente legge sull’alcool e nella legislazione sulle derrate alimentari, con disposizioni aggiornate sulla regolamentazione del mercato delle bevande alcoliche. Con la legge sull’alcol il Consiglio federale persegue tre obiettivi:

Un passo verso una regolamentazione più uniforme

Nell’ambito della revisione totale della legge sull’alcool il Consiglio federale propone una vasta uniformazione delle disposizioni da osservare sul commercio per le bevande alcoliche. Il Consiglio federale rinuncia, però, ad assoggettare il commercio di bevande alcoliche a una normativa federale esaustiva. Tiene conto del fatto che in tutti i 26 Cantoni esistono limitazioni e divieti del commercio specifici, orientati a condizioni regionali e locali che dovrebbero essere eliminati in caso di riconoscimento della competenza definitiva della Confederazione. 21

Dal 1° febbraio 2010 la pubblicità delle bevande alcoliche alla radio e alla televisione è assoggettata a nuove disposizioni che prevedono regolamentazioni diverse per le bevande spiritose rispettivamente per la birra e per il vino. In quest’ottica, un’uniformazione della pubblicità per i prodotti alcolici negli altri settori non ha senso. La pubblicità per le bevande alcoliche deve essere disciplinata indipendente-

20 Secondo l’UFSP simili disposizioni speciali si trovano in due Cantoni: il Cantone di Basilea-Città riconosce un divieto di vendita con limitazioni temporali per le bevande spiritose; il Cantone di Basilea-Campagna vieta la vendita di bevande spiritose presso chioschi e distributori di benzina. Si vedano in merito le informazioni sul sito http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/07287/index.html?lang=it (stato: 20.4.2010).

21 Una panoramica sulle limitazioni del commercio cantonali si trova sul sito http://www.eav.admin.ch/dienstleistungen/index.html (stato: 30.6.2010).