Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine
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mente dal singolo supporto pubblicitario – cioè in modo più severo per le bevande spiritose rispettivamente meno rigoroso per la birra e per il vino. Anche in questo caso deve spettare ai Cantoni la competenza di stabilire ulteriori regolamentazioni, circoscritte però a limitazioni locali.
Adeguamento al nuovo mandato costituzionale
Secondo la vecchia Costituzione, la Confederazione era obbligata a ridurre in generale il consumo, la produzione e l’importazione di bevande spiritose. Oggi il mandato costituzionale si limita a tenere conto degli effetti dannosi per la salute che il consumo di alcol comporta.22 Pertanto, con la nuova legge sull’alcol s'intende combattere il consumo problematico di alcol, senza ostacolare inutilmente o rendere più costoso il consumo responsabile.23
Misure complementari per nuovi ambiti problematici
Oltre ad aggiornare il diritto vigente, il Consiglio federale ritiene necessario introdurre prescrizioni complementari in quattro settori: gli eccessi di consumo di alcol nei fine settimana non compromettono soltanto la salute dei consumatori, ma gravano sui costi della sanità pubblica e con i loro effetti collaterali come rumori molesti, rifiuti e violenza causano malcontento nella popolazione. L’incentivazione al consumo di alcol deve essere limitata nei fine settimana.
Rilevamenti hanno dimostrato che l’età minima di 16 rispettivamente 18 anni per la consegna di bevande alcoliche viene aggirata o non viene rispettata sufficientemente. Il Consiglio federale prevede, perciò, misure tese a contenere questa situazione.
Le bevande alcoliche sono disponibili a prezzi sempre più bassi. Pensando alla tutela della gioventù, sono opportune misure che mirano a contrastare le offerte a prezzi eccessivamente bassi. Il Consiglio federale propone di estendere a tutte le bevande alcoliche l’obbligo di praticare prezzi che coprono i costi, attualmente valido soltanto per le bevande spiritose.
Un’altro ambito problematico, in cui sarebbero opportune misure complementari, è rappresentata dalle ubriacature collettive organizzate in luoghi pubblici. Alla Confederazione manca, però, la base costituzionale per stabilire una normativa nell’ambito delle proprie competenze che consenta di trovare soluzioni d'impatto.
22 Cfr. art. 105 Cost.
23 Gli standard internazionali definiscono «problematico» il consumo che mette seriamente in pericolo la salute del consumatore o quella di terzi e che potrebbe causare o causa danni ad esso riconducibili. È considerato problematico anche il consumo di alcol da parte di persone che, come i bambini e gli ammalati, dovrebbero assolutamente astenersi dal bere. Vedi PNA 2008–2012, pag. 7, pubblicato nel sito http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/00596/index.html?lang=it (stato: 6.11.2009).