Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

to di vendita per mezzo di distributori automatici non sorvegliati ora è esteso a tutte le bevande alcoliche e non è più valido soltanto per le bevande spiritose. Esso deve essere mantenuto inalterato, pur essendo indispensabili ulteriori misure d'accompagnamento per aumentarne l'applicazione. Vedi in merito il seguente numero 6.2. Un divieto analogo vige attualmente in circa 20 Cantoni.

Per garantire il controllo del commercio la legislazione federale introduce l’obbligo di autorizzazione cantonale per il commercio di bevande alcoliche. Finora un obbligo del genere era previsto unicamente per le bevande spiritose. L’estensione dell’obbligo di autorizzazione per la birra e il vino non tocca i due terzi dei Cantoni. Questi conoscono già oggi l’obbligo di un’autorizzazione o di una patente per la vendita o la mescita di tutte le bevande alcoliche. In occasione della votazione del 7 marzo 2010 il Cantone di Basilea Campagna ha accolto con una maggioranza dell’87,36 per cento un relativo obbligo di autorizzazione. Sono esentate dall’autorizzazione quelle aziende che vendono esclusivamente vino. Tuttavia, con questa soluzione è garantito il controllo del commercio, poiché queste aziende sono già assoggettate all’obbligo di notifica secondo l’articolo 64 della legge federale sull’agricoltura.25 Secondo alcune stime dell’Ufficio federale dell’agricoltura circa 1000 aziende approfittano di questa clausola d’eccezione.

5 Pubblicità

5.1 Situazione

L’articolo 42b della vigente legge sull’alcool prevede diversi divieti di pubblicità a riguardo della pubblicità di bevande spiritose, segnatamente:

a) disposizioni riferite al contenuto: la pubblicità per bevande spiritose tramite testi, immagini o suoni può contenere soltanto indicazioni che si riferiscono direttamente al prodotto e alle sue proprietà. Pertanto non sono ammesse, ad esempio, rappresentazioni di una bevanda spiritosa con una conchiglia o una stella alpina;

b) divieti riferiti al luogo: è vietata la pubblicità alla radio e alla televisione, in edifici pubblici e su spazi pubblici, su mezzi pubblici di trasporto, su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive, in negozi che vendono medicinali o prodotti per la salute e su imballaggi ed oggetti d’uso che non hanno alcuna relazione con le bevande spiritose.

La legislazione sulle derrate alimentari proibisce la pubblicità di bevande alcoliche che si rivolge in special modo ai giovani. Sia l’articolo 11 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sia l’articolo 4 dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche precisano questa prescrizione di carattere generale tramite espliciti divieti di pubblicità a tutela della gioventù.26

La legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione regola la pubblicità alla radio e alla televisione.27 Dalla fine del 2009 alla pubblicità della birra e del vino si applica la legislazione dello Stato dal cui territorio è effettuata la sua diffusione; la

25LAgr, RS 910.1

26 RS 817.022.110

27 LRTV RS 784.40