Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine
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2.2 Concetti direttivi
La decisione del Consiglio federale sulla necessità di emanare una nuova legge sull’alcol è scaturita segnatamente dalle seguenti considerazioni:
a) Nuovo mandato costituzionale
- L’articolo 105 della nuova Costituzione federale obbliga la Confederazione
a contrastare gli effetti nocivi del consumo di alcol, scostandosi dal mandato precedente che le imponeva di impostare la legislazione in materia di bevande spiritose in modo tale da «diminuire il consumo e quindi l’importazione e la produzione dell’acquavite».
Per il Consiglio federale ciò significa che a livello di ordinanza la Confederazione rinuncia alla strategia costituzionale di limitare l’offerta e riduce la discrepanza tra le limitazioni sul commercio e sulla pubblicità da rispettare per le bevande spiritose rispettivamente per la birra e per il vino.
b) Efficienza ed efficacia della politica federale in materia di alcol
- Il Programma nazionale Alcol 2008 - 2012 (PNA) si fonda sulla visione se-
condo cui «Chi consuma alcool, lo fa senza nuocere a se stesso e agli altri». Anche i progetti SIKO+ e Via Sicura si focalizzano sulla totalità dei prodotti alcolici. La legge sull’alcool si concentra sulle bevande spiritose, il diritto sulle derrate alimentari si focalizza sulla birra e il vino. Il diritto agrario promuove la produzione di vino, la legge sull’alcol attualmente persegue ancora la strategia della limitazione dell’offerta.
La mancata concordanza degli obiettivi è in contrasto con una politica sull'alcol coerente.
- Nella regolamentazione federale del mercato delle bevande alcoliche esisto-
no doppioni che generano competenze plurime anche a livello esecutivo.
Il Consiglio federale ritiene che dovrebbe essere possibile un’esecuzione più economica che causi meno incertezze del diritto tra i destinatari.
c) Adeguamento alla prassi cantonale
- I Cantoni nel corso degli ultimi anni hanno rinunciato a regolamentare le be-
vande spiritose nei limiti loro concessi dal diritto federale.
L'uguaglianza di trattamento dal punto di vista giuridico delle bevande alcoliche nell'ambito del commercio e della pubblicità corrisponde tendenzialmente all'attuale prassi cantonale.
d) Il diritto come riflesso del commercio e del consumo
- Dal punto di vista del volume d’affari, i grandi distributori dominano il
commercio al dettaglio, dove – al pari della maggior parte dei bar e ristoranti
– offrono ogni tipo di bevande alcoliche. Le differenze nelle restrizioni al commercio e alla pubblicità tra le bevande spiritose, da una parte, e il vino e la birra, dall’altra, non rispondono più alla situazione reale di mercato.
- Commisurato all’alcol puro, il consumo di bevande spiritose ammonta appe-
na al 20 per cento, mentre il consumo di vino e birra risulta essere, rispettivamente, del 30 e 50 per cento del consumo complessivo di alcol. Il diritto