Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

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4 Commercio

4.1 Situazione

L’articolo 41 della legge sull’alcool stabilisce diversi divieti di commercio vigenti unicamente per le bevande spiritose:

- forme di vendita vietate: divieto di vendita tramite commercio ambulante e tramite vendita di porta in porta;

- divieti riferiti al luogo: divieto di vendita nelle vie e piazze accessibili a tutti nonché di vendita per mezzo di distributori automatici accessibili a tutti;

- divieti riferiti al prezzo: divieto di vendita a prezzi che non coprono i costi, divieto di offerte civetta e di consegna gratuita, a scopi pubblicitari, a una cerchia indeterminata di persone (comprese le degustazioni);

- divieto riferito all’età: divieto di consegna ai minori di 18 anni.

L’articolo 11 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso24 prevede il divieto di consegnare bevande spiritose ai minori di 18 anni e altre bevande alcoliche ai minori di 16 anni.

4.2 Novità

Le nuove disposizioni sul commercio non mirano più a limitare il consumo di alcol in sé. Esse intendono:

- impedire l’incentivazione a consumare (più) alcol,

- consentire la scelta di bevande analcoliche a prezzi economici anche negli esercizi con mescita di bevande alcoliche,

- servire a tutelare i giovani e

- consentire un commercio controllabile.

La consegna gratuita o sottocosto di bevande alcoliche induce al consumo di alcol. Sia la consegna gratuita, sia quella sottocosto di bevande alcoliche sono da vietare (vedi sotto n. 6.3). Anche la consegna nell’ambito di una degustazione può indurre al consumo di alcol. Le degustazioni devono essere consentite solo se avvengono sotto il controllo di un esperto. Vedi numero 6.1. in merito alle offerte civetta.

Per consentire la possibilità di scegliere bevande analcoliche a prezzi economici, gli esercizi con mescita di bevande alcoliche devono essere obbligati a offrire o a servire nel loro assortimento almeno tre bevande analcoliche a un prezzo inferiore rispetto a quello della bevanda alcolica meno cara della stessa quantità. Disposizioni analoghe sono già vigenti in numerosi Cantoni (cosiddetto «articolo sullo sciroppo»), ma nelle forme più diverse.

Tutte queste disposizioni sul commercio servono da ultimo anche alla tutela della gioventù. È indispensabile, però, introdurre disposizioni speciali supplementari che servano a tutelare i giovani. L’età minima per la consegna di 16 rispettivamente 18 anni è lo strumento fondamentale di protezione dei giovani. Inoltre l’esplicito divie-

24 ODerr, RS 817.02