Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

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7.2.9 Capitolo 9: Disposizioni penali

Ai sensi dell’articolo 2 DPA61 si applicano le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) alle infrazioni cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla stessa.

Art. 23 Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al

dettaglio

Capoverso 1: per assicurare la prevenzione dei problemi legati al consumo di alcol, si mantiene la disposizione che consente di sanzionare le persone che non rispettano le restrizioni o i divieti statuiti in particolare per proteggere i giovani in materia di pubblicità sulle bevande spiritose e sull’etanolo o nell’ambito del loro commercio.

Le infrazioni in materia di commercio e di pubblicità sono punite con una multa dell’importo massimo di 40 000 franchi, se esse sono state commesse intenzionalmente. Questa pena corrisponde alla multa massima prevista dalla legge federale del 9 ottobre 199262 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità delle bevande alcoliche e del tabacco. Questa pena non si applica alle infrazioni all’articolo 4 capoverso 1 della presente legge; ai Cantoni compete l’emanazione delle relative disposizioni penali.

Capoverso 2: si stabilisce che per le infrazioni commesse per negligenza la pena massima è costituita da una multa fino a 20 000 franchi.

Art. 24 Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Si tratta di una disposizione penale che è praticamente contenuta in tutte le leggi federali e di regola è applicata se non è adempiuta la fattispecie di un’altra infrazione.

Essa consente da una parte di sanzionare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, a una direttiva o a una decisione emanate in virtù di tali disposizioni (ad es. una decisione che vieta una pubblicità illegale), la cui inosservanza è stata dichiarata punibile, e dall’altra di sanzionare le contravvenzioni a una singola decisione notificata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

L’importo della multa (fino a fr. 5000.-) rimane invariato. Esso corrisponde all’importo previsto in altre leggi federali. Occorre osservare che le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante un semplice ammonimento.

Art. 25 Infrazioni commesse nell’azienda

Se è stata commessa un’infrazione nell’azienda e per individuare le persone punibili si renderebbero necessari provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità della pena, in virtù dell’articolo 7 DPA63 – che finora è stato applicato a causa della mancanza di una disposizione specifica nella legge sull’alcool – l’autorità competente può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda. In concomitanza all’aumento della multa massima da 10 000 franchi

61 RS 313.0

62 RS 817.0

63 RS 313.0