Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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per introdurre un obbligo di autorizzazione, visto che quest'ultima non viene praticamente mai rifiutata.
Per l’UPSC (ANC4), Commercio Svizzera (ANC6), ASDB (ANC14) e SBV (ANC15) non esisitono motivi logici per estendere l'obbligo di autorizzazione del commercio di bevande spiritose alla birra e al vino. L’ASDB (ANC14) e la SBV (ANC15) lo giudicano per di più incostituzionale.
Il Cantone di Turgovia (C19) reputa l’espressione «procedura semplificata» non chiara e ne richiede lo stralcio.
Cpv. 3
L'obbligo di notifica al Controllo svizzero del commercio dei vini previsto per le persone che esercitano un'attività esclusivamente nel commercio dei vini è in linea di principio accolto positivamente da 12 Cantoni (Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Svitto, Uri, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Nidvaldo, Vallese, San Gallo) come pure dal PEV (P4), dall’USS (ANE1), dall’USC (ANE5), da AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21), FSL (ANC23), SOBV (ACC17), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11), KAPO Wallis (AO16) e Coop (PI4). Anche FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), SSPA (OP20), FNA (OP26), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), REPER (OP39) e Jubla (OP42) si dichiarano d'accordo su questa regolamentazione speciale.
La disposizione è ritenuta per contro insufficiente da 3 Cantoni (Soletta, Zugo, Basilea Città) come pure dalla CDS (C2) e dall'Unione delle città svizzere (AM1). Dipendenze Info Svizzera (OP4), FEGPA (OP10), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), CRIAD (OP24), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34) e REPER (OP39) reputano giustificata la richiesta di un'autorizzazione. Per infodrog (OP3) e upi (AO12) l'obbligo di autorizzazione è indispensabile per il controllo dell'offerta.
L’ASMPP (OP1), Blaues Kreuz (OP9), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), Lega svizzera contro il cancro (OP27), Pro Juventute (OP40) chiedono di rinunciare alla regolamentazione speciale a vantaggio di un obbligo generale di autorizzazione.
Anche Swiss Olympic (AO2) respinge la regolamentazione speciale.
Art. 6 Commercio al dettaglio
Il Cantone del Vallese (C24) si esprime positivamente sull'abrogazione delle restrizioni del commercio, considerate peraltro superate, di cui fa parte il divieto del commercio ambulante, di vendita porta a porta o di ordinazioni collettive. Per contro i Cantoni di Vaud (C22) e Ticino (C26) deplorano questa rinuncia, poiché in tal modo si comprometterebbe notevolmente il controllo nell'ottica della tutela della gioventù. La CDS (C2) esprime un parere analogo.
L’ARPS (OP38) invoca il mantenimento del divieto di vendita per i commercianti ambulanti. La CDTC (OP37) chiede di rivedere questo divieto e se sarà necessario si adopererà affinché i Cantoni adottino regolamentazioni corrispondenti.
Cpv. 1 lett. a
12 Cantoni (Soletta, Ginevra, Lucerna, Zugo, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Obvaldo, Nidvaldo, Vallese, San Gallo), la CDS (C2), l'Unione delle città svizzere (AM1), le città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5), il Comune di Kriens (CC2) come pure l’USS (ANE1), SPIRI-TSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), AWS (ANC12), VELEDES (ANC16), IG DHS (ANC21),
FSL (ANC23), rappresentanti del settore vinicolo (SWBV, SVSW, IVN e GOV), Prométerre (ACC1), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV), ASMPP (OP1), Public Health Schweiz (OP12), AGS (OP14), SSPA (OP20), Jubla (OP42), SJH (AO1),