Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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Swiss Olympic (AO2), Centre Patronal (AO3), konsumentenforum (AO11) e KAPO Wallis (AO16) approvano il divieto di distribuzione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici non sorvegliati. Essi sono sostenuti da Coop (PI4) e TFAG (PI5).
Il Cantone di Basilea Campagna (C13) acconsente a una regolamentazione del genere soltanto se questi distributori automatici vengono dotati di un dispositivo di verifica ai fini della tutela della gioventù. Il Cantone di Neuchâtel (C18) fa notare che l'autorizzazione della vendita per mezzo di distributori automatici costituisce un ampliamento dell'offerta difficile da controllare. Secondo il Cantone Ticino (C26) l’apertura ad ogni forma di commercio ambulante, in modo particolare la possibilità di vendere alcol attraverso distributori automatici, comporta rischi per la salute.
5 Cantoni (Zurigo, Svitto, Glarona, Turgovia, Vaud) suggeriscono un divieto generale di vendita per tutti i distributori automatici pubblicamente accessibili.
2 Cantoni (Berna, Ticino), sostenuti dal PEV (P4), da I Verdi (P5), dal PS (P6), da Medici di famiglia Svizzera (ANC5) e FMH (B20) come pure da infodrog (OP3), Dipendenze Info Svizzera (OP4), NAS (PO5), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), ISPMZ (OP11), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences
(OP15), LVT (OP16), Fondation O2 (OP17), Suchtprävention Zürich (OP18), FSAG (OP19), DOJ (OP21), FSKZ (OP22), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro
(OP27), FASE (PO28), IOGT (OP30), GREA (OP31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), FSP (OP35), Juvente (OP36), ARPS (OP38), REPER (OP39), Pro Juventute (OP40), VfS (OP41), upi (AO12), SKS (AO9), FRC (AO15) e CFAL (CIC1) esigono il divieto di vendita per mezzo di distributori automatici a prescindere dal fatto se quest’ultimi siano sorvegliati o meno. La FEGPA (OP10), LVT (OP16), FNA (OP26), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) fanno riferimento ai costi che comporterebbe un controllo della regolamentazione proposta dal Consiglio federale. Per il Cantone del Giura (C17) l'autorizzazione di vendita per mezzo di distributori automatici sorvegliati è il contrario di una prevenzione efficiente.
L'USC (ANE5) respinge questa disposizione.
Cpv. 1 lett. b
Il divieto di consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche a una cerchia indeterminata di persone, fatte salve le degustazioni con assistenza di personale, è approvato da 15 Cantoni (Soletta, Zurigo, Ginevra, Lucerna, Berna, Zugo, Svitto, Uri, Basilea Città, Sciaffusa, Neuchâtel, Turgovia, Appenzello Interno, Vallese, San Gallo), dall'Unione delle città svizzere (AM1), dalle città di Kloten (CC1) e di Zurigo (CC5) come pure dal Comune di Kriens (CC2). Il PEV (P4), il PS (P6), l’USS (ANE1), SPIRITSUISSE (ANC7), ASF (ANC10), IG DHS (ANC21),
FSL (ANC23), rappresentanti cantonali dell'agricoltura (LBV, BOV, BVBB, SOBV) nonché ASMPP (OP1), Blaues Kreuz (OP9), FEGPA (OP10), Public Health Schweiz (OP12), Croix Bleue romande (OP13), AGS (OP14), fondationdépendences (OP15), LVT (OP16), SSPA (OP20), Fondazione svizzera per la Promozione dell’Allattamento al seno (OP23), CRIAD (OP24), FVA (OP25), FNA (OP26), Lega svizzera contro il cancro (OP27), IOGT (OP30),
GREA (PO31), FS (OP33), Ticino Addiction (OP34), REPER (OP39), Jubla (OP42), SJH (AO1), Swiss Olympic (AO2), konsumentenforum (AO11), upi (AO12), KAPO Wallis (AO16), Coop (PI4) e TFAG (PI5) aderiscono a questo parere.
Secondo il PS (P6), FMH (ANC20), NAS (OP5), FSAG (OP19), DOJ (OP21), GREA (OP31), FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) deve essere ammessa la vendita di bevande spiritose nelle piazze accessibili a tutti, al fine di offrire in particolare ai produttori locali delle possibilità di smercio. Anche il Cantone del Vallese (C24) appoggia la soppressione del divieto di vendita in vigore per le bevande spiritose nelle vie e nelle piazze accessibili a tutti. In tal modo