Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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Art. 34 Proroga e condono
1L’imposta è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all’imposta che sottostà all’obbligo secondo la presente legge di tenere una contabilità, se quest’ultima prova che la merce gravata è andata perduta.
2Le imposte, gli interessi e altri crediti pecuniari possono essere prorogati o condonati in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo; sono eccettuate le pene pecuniarie e le multe.
3L’imposta è condonata o rimborsata alla persona assoggettata all’imposta se la merce viene distrutta sotto il controllo dell'autorità competente entro cinque anni dal momento in cui sorge il credito fiscale.
4Il diritto a una proroga o a un condono sussiste a partire da un importo di 300 franchi.
Capitolo 4: Trasmissione delle conoscenze
Art. 35
La Confederazione può sostenere mediante contributi la formazione e il perfezionamento.
Capitolo 5: Emolumenti
Art. 36
1L'autorità competente può riscuotere emolumenti per le decisioni emanate e i servizi prestati nell'esecuzione della presente legge.
2Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti per altre attività ufficiali che l’autorità competente esegue nel quadro dell'esecuzione della presente legge.
3Esso disciplina nel dettaglio l’ammontare degli emolumenti.
4Per la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l’esecuzione degli emolumenti si applicano per analogia le disposizioni sull'imposizione e l'esecuzione contenute nella presente legge.
Capitolo 6: Ripartizione e utilizzazione del prodotto netto
Art. 37 Ripartizione del prodotto netto
1Il prodotto netto comprende il ricavo dell’imposizione fiscale delle bevande spiritose, le multe e le pene pecuniarie, nonché gli emolumenti e gli altri proventi, previa deduzione delle spese legate all'esecuzione della presente
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legge e della legge del (data) sull'alcol.
2Il prodotto netto è devoluto per il 90 per cento alla Confederazione e per il 10 per cento ai Cantoni.
3La ripartizione fra i Cantoni avviene sulla base della popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.
Art. 38 Utilizzazione del prodotto netto
1La parte di prodotto netto spettante alla Confederazione è devoluta all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2La parte spettante ai Cantoni è utilizzata nella lotta alle cause e agli effetti dei problemi legati alle dipendenze. I Cantoni mediante un rapporto rendono conto ogni anno all'autorità competente dell’utilizzazione della loro parte. L'autorità competente riassume i rapporti cantonali e ne assicura una pubblicazione adeguata.
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