Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
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Art. 3bis cpv. 2 OCP
Art. 3biscpv. 2
2 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono limitati ed estesi come segue:
Questo capoverso allunga l’elenco di specie che per motivi di attualità il Consiglio federale dichiara cacciabili a livello di ordinanza, in deroga alla LCP, e introduce adeguamenti motivati dei periodi di protezione delle specie cacciabili ai sensi del diritto federale. Questo capoverso non suscita alcuna opposizione di principio.
Un Cantone (VS) e un’associazione venatoria (CacciaSvizzera) chiedono una formulazione più chiara del testo, definito troppo complicato, avanzando la seguente proposta: «Per le seguenti specie si applicano i seguenti periodi di protezione».
Art. 3bis cpv. 2 lett. a OCP
Art. 3biscpv. 2 lett. a
2 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono limitati ed estesi come segue:
a. cinghiale: dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione;
La riduzione del periodo di protezione del cinghiale, togliendo il mese di febbraio, e la revisione redazionale di questa lettera suscitano scarsa opposizione.
Cantoni e conferenze cantonali: la maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali saluta espressamente la nuova regolamentazione. Due Cantoni (TG, SH) chiedono di estendere il periodo di caccia addirittura fino a metà marzo, conformemente alla sperimentazione del DATEC in corso, che prevede una riduzione del periodo di protezione del cinghiale in 11 Cantoni. Per l’entrata in vigore dell’OCP riveduta bisogna aspettare il termine di questa sperimentazione (e cioè il 1° gen naio 2013), poiché i Cantoni hanno adottato direttive corrispondenti. Un’entrata in vigore prima della metà del 2012 è esclusa.
Agricoltura: pur salutando la nuova regolamentazione, il settore dell’agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SAB, SAV, SBFV) dubita dell’efficacia e avanza altre richieste (SoBV): devono essere ad esempio quella di migliorare le possibilità per l’addestramento dei cani per la caccia al cinghiale (segnatamente recinti per l’addestramento dei cani da cinghiale). Viste le buone esperienze fatte con questi strumenti, ad esempio in Germania; bisognerebbe inoltre verificare se per regolare meglio gli effettivi di cinghiale non occorrerebbe poter cacciare tutto l’anno anche nel bosco, e non solo nei campi, i cinghiali di età inferiore ai due anni (cfr. in proposito anche la richiesta all’art. 2 cpv. 1 lett. n).
Protezione delle risorse: la riduzione del periodo di protezione non suscita alcuna opposizione da parte delle associazioni orientate alla protezione delle risorse (PSA, STVT, WWF, ASPU, associazioni regionali). Due associazioni di protezione (Helvetia Nostra, Lega svizzera contro la vivisezione) respingono tuttavia con decisione la riduzione del periodo di protezione nonché la possibilità di cacciare i giovani cinghiali nei campi tutto l’anno. Helvetia Nostra chiede piuttosto che le autorizzazioni derogatorie di abbattimento nel periodo di protezione siano vincolate all’esistenza di efficaci misure di prevenzione da parte degli agricoltori e che all’interno e ai margini delle zone naturali protette i cinghiali siano protetti integralmente. Secondo la Lega svizzera contro la vivisezione, la riduzione del periodo di protezione del cinghiale è contraria al diritto federale (LCP): il
G262-0576