Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati

4.3 Art. 3 «Autorizzazioni eccezionali»

Art. 3 cpv. 1 lett. d OCP

Art. 3 cpv. 1 lett. d

1I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:

d. recuperare animali feriti.

La modifica redazionale in questo articolo (uso del termine recuperare) non suscita alcuna opposizione.

Solo la Società cinologica svizzera (TKJ-SKG) chiede che i Cantoni debbano poter autorizzare mezzi ausiliari vietati anche per uccidere animali feriti recuperati (p. es. pugnali), proponendo la seguente formulazione: «d. recuperare (nuovo) e uccidere animali feriti».

Art. 3 cpv. 1 lett. e OCP

Art. 3 cpv. 1 lett. e

1I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:

e. nuova richiesta avanzata nell’ambito dell’indagine conoscitiva (mezzi ausiliari per rilevare gli effettivi);

A complemento del progetto sottoposto a indagine conoscitiva dal Consiglio federale, un Cantone (GR) chiede l’aggiunta di una nuova lettera che dia ai Cantoni la possibilità di autorizzare persone appositamente formate a impiegare mezzi ausiliari vietati per effettuare rilevazioni degli effettivi (p. es. fari per censimenti notturni). A tal fine propone la seguente nuova lettera: «e. effettuare rilevazioni degli effettivi ».

4.4 Art. 3bis «Limitazione ed estensione delle specie cacciabili e dei periodi di protezione»

Art. 3bis cpv. 1 OCP

Art. 3biscpv. 1

1La moretta tabaccata e la starna sono protette.

Questo capoverso menziona le specie di selvaggina che per motivi di attualità il Consiglio federale protegge su scala nazionale a livello di ordinanza, in deroga alla LCP.

L’articolo suscita reazioni molto contrastanti, con critiche che riguardano sia (1) l’elenco delle specie effettivamente menzionate che (2) l’assenza di specie in questo elenco.

Questi due aspetti sono quindi trattati separatamente.

(1) Specie effettivamente protette: all’elenco delle specie protette è aggiunta la starna. La protezione per principio della starna suscita scarsa opposizione.

Cantoni e conferenze cantonali: un unico Cantone (GE) considera problematica la protezione totale della starna: verrà così a mancare l’interesse del cacciatore nei confronti di questa specie di uccello e di conseguenza anche l’impegno a suo favore. Ciò è controproducente poiché in molti luoghi si è notato che l’impegno finanziario e

G262-0576