Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
ed è quindi particolarmente sensibile agli interventi venatori. Si teme che, indotti dai reclami delle persone infastidite dal gracchiare dei corvi, gli uffici competenti dei Cantoni farebbero spesso e volentieri ricorso alla possibilità di interventi venatori non coordinati. La pressione sulle colonie di corvi aumenterebbe anche nelle zone agricole, benché i danni all’agricoltura siano esigui. La conseguenza sarebbe che i corvi sposterebbero le loro colonie ancora di più nelle zone d’insediamento. Interventi eccessivi potrebbero invece tradursi molto rapidamente nella necessità di reinserire il corvo nella Lista rossa. Con la cacciabilità, il Consiglio federale fa addirittura un passo indietro rispetto alla prima legge sulla caccia del 1875, che proteggeva il corvo.
Protezione degli animali: il periodo di caccia al corvo non suscita alcuna opposizione di principio da parte della protezione degli animali (PSA, STVT, associazioni regionali).
Art. 3bis cpv. 2 lett. d OCP
Art. 3biscpv. 2 lett. d
2 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono limitati ed estesi come segue:
d. nuove richieste avanzate nell’ambito dell’indagine conoscitiva (beccaccia, smergo maggiore, anatre selvatiche, castoro, selvaggina)
Diverse associazioni e organizzazioni chiedono che il Consiglio federale disciplini la cacciabilità o il periodo di protezione di altre specie di selvaggina. Queste associazioni attribuiscono al progetto una lacuna essenziale in questo settore.
Beccaccia: due Cantoni (TI, OW) salutano espressamente il mantenimento del periodo di caccia alla beccaccia quale cornice all’interno della quale i Cantoni devono assicurare la gestione sostenibile della beccaccia, anche mediante una protezione cantonale.
La Vereinigung der Waldschnepfenjäger (ASB) sostiene il mantenimento nel diritto federale della regolamentazione del periodo di protezione vigente e saluta l’inclusione della sua indagine sul comportamento migratorio della beccaccia, mostra che più del 95 per cento delle beccacce abbattute proviene sicuramente dalle enormi popolazioni nidificanti a nord-est, non minacciate.
Sull’altro fronte, diverse associazioni e organizzazioni di protezione delle risorse (CDP, I Verdi, ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP, ALA, Sorbus, Stazione ornitologica, SSBF) chiedono di accorciare sensibilmente il periodo di caccia alla beccaccia in autunno nel caso in cui non fosse introdotta la protezione totale della beccaccia da esse rivendicata all’articolo 3biscapoverso 1 OCP. Secondo queste associazioni, l’inizio
dell’attuale periodo di caccia ai sensi del diritto federale, fissato al 15 settembre, deve essere fatto slittare. Il periodo di caccia dovrebbe iniziare al più presto tra metà ottobre e metà novembre (a seconda del parere) – la data che raccoglie più consensi è quella del 1° novembre. Con questa riduzione, il periodo di ca ccia alla beccaccia sarebbe quasi dimezzato, essendo limitato al periodo dal 1° novem bre al 15 dicembre. Secondo queste associazioni, questa misura consentirebbe di ridurre sensibilmente il rischio di abbattere beccacce appartenenti alla popolazione nidificante in Svizzera, considerata vulnerabile. Singole associazioni (SORBUS) chiedono anche la protezione delle principali zone nidificanti della beccaccia, in cui la caccia alla beccaccia deve essere vietata tutto l’anno. Varie organizzazioni criticano il fatto che nell’elaborare il progetto relativo alla beccaccia
G262-0576