Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
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dell’autodifesa nell’agricoltura (secondo l’art. 12 cpv. 3 LCP) e l’autorizzazione di abbattere singoli animali che provocano danni (art. 12 cpv. 2 LCP). Ciò deve valere anche per le necessarie procedure di autorizzazione (art. 5 cpv. 5 LCP).
Agricoltura: la nuova regolamentazione del periodo di protezione è respinta espressamente dalla maggioranza delle associazioni dell’agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SBFV).
Caccia: la regolamentazione del periodo di protezione suscita alcune opposizioni di principio da parte delle associazioni venatorie. È chiesto un rinvio dell’inizio del periodo di protezione, allo scopo di poter combattere i danni dei corvidi con interventi venatori più a lungo; è inoltre necessaria una regolamentazione non burocratica, che consenta la lotta venatoria contro i danni dei corvidi in qualsiasi momento, anche durante il periodo di protezione. L’Associazione armaioli svizzeri e il Verein Zürcher Jagdaufseher sono invece contrari a questo periodo di protezione dei corvidi.
Protezione della natura e degli uccelli: la fissazione di un periodo di protezione per i corvidi indigeni è accolta favorevolmente dalle associazioni di protezione della natura e degli uccelli.
Protezione degli animali: la nuova regolamentazione del periodo di protezione è insufficiente per la protezione degli animali (PSA), PSA chiede un periodo di protezione per tutte le specie di selvaggina indigene. In altre parole deve essere concesso un periodo di protezione durante il periodo di svezzamento dei piccoli in particolare anche ai cosiddetti neozoi, ossia alle specie non autoctone come ad esempio il procione. A ciò si oppone tuttavia espressamente un Cantone (AG), che si sta occupando in modo particolare della problematica dei neozoi, poiché ciò ostacola inutilmente l’adempimento dell’attuale mandato del diritto della caccia di contenere o eliminare i neozoi.
2) Periodo di caccia al corvo: il nuovo periodo previsto per la caccia del corvo (con un periodo di protezione dal 16 febbraio al 31 luglio) suscita reazioni molto contrastanti.
Cantoni e conferenze cantonali: la regolamentazione è accolta favorevolmente dai Cantoni e dalle conferenze cantonali, poiché consente di disinnescare i crescenti conflitti con i corvi. Un Cantone (NE) chiede inoltre che siano create misure esplicite di lotta contro le colonie urbane di corvi (distruzione dei nidi, dissuasione).
Agricoltura: il periodo di caccia al corvo è accolto favorevolmente dalle associazioni dell’agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SAB, SAV, Prométerre), ma in aggiunta si chiede di non concedere al corvo alcun periodo di protezione (USC).
Caccia: le associazioni venatorie (CacciaSvizzera, Falknervereinigung) sostengono la nuova regolamentazione, ma chiedono una riduzione del periodo di protezione in primavera per poter lottare contro i danni nell’agricoltura.
Protezione della natura e degli uccelli: il periodo di caccia al corvo è respinto dalle associazioni di protezione della natura e degli uccelli (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, ALA), dalla Stazione ornitologica nonché dal partito dei Verdi. Non vi è alcun motivo economico o ecologico di cacciare il corvo e i motivi indicati nel rapporto esplicativo difficilmente potranno essere risolti con interventi venatori. Inoltre il corvo nidifica in colonie e resta nei pressi della propria colonia anche al di fuori della cova
G262-0576