Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
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zionali per abbattere cormorani. Inoltre il «Piano delle misure per il cormorano» vigente prevede misure di dissuasione e abbattimenti lungo i fiumi, ma non una regolazione delle popolazioni di cormorano, non necessaria né attuabile efficacemente con interventi venatori. Helvetia Nostra va ancora più in là definendo rigorosamente le condizioni per eventuali abbattimenti durante il periodo di protezione: «b. cormorano: dal 1° febbraio al 31 agosto; (nuovo) al di fuori di questo periodo di protezione sono ammessi abbattimenti di regolazione solo dopo che i pescatori professionisti hanno preso tutte le misure di prevenzione sulla loro attrezzatura e sono stati dimostrati danni intollerabili».
La riduzione del periodo di protezione del cormorano non suscita opposizione da parte della protezione degli animali (PSA, associazioni regionali). Un’associazione di protezione degli animali (Lega svizzera contro la vivisezione) si oppone tuttavia all’estensione del periodo di protezione per motivi giuridici. Secondo lei, questa disposizione non è compatibile con il diritto sulla caccia vigente (LCP): da un lato il Consiglio federale deve limitare tale misura nel tempo e dall’altro la può ordinare solo per specie già protette, ma non per specie cacciabili (come il cormorano).
Art. 3bis cpv. 2 lett. c OCP
Art. 3biscpv. 2 lett. c
2 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono limitati ed estesi come segue:
c. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: dal 16 febbraio al 31 luglio.
Questa nuova lettera prevede da un lato (1) un periodo di protezione per tutti i corvidi indigeni (cornacchia nera, gazza, ghiandaia) e dall’altro (2) la possibilità di cacciare il corvo, finora protetto. Siccome ha suscitato reazioni contrastanti soprattutto il secondo punto, questi due aspetti sono trattati separatamente.
1) Periodo di protezione dei corvidi: la proposta di introdurre un periodo di protezione
per la cornacchia nera, la gazza, la ghiandaia dal 16 febbraio al 31 luglio suscita molte reazioni.
Cantoni e conferenze cantonali: la nuova regolamentazione non suscita alcuna opposizione di principio da parte dei Cantoni e delle conferenze cantonali. Anzi, il periodo di protezione è approvato poiché protegge giustamente le madri. Diversi Cantoni (AG, GL, TG, VD, ZH) sottolineano tuttavia che la regolamentazione proposta difficilmente risolverà il problema della difesa contro i danni all’agricoltura. I danni dei corvidi (p. es. sul granoturco che germoglia o nei frutteti di ciliegie) coincidono infatti con il nuovo periodo di protezione. A provocare conflitti sono principalmente stormi di giovani corvidi che non nidificano. La protezione contro questi danni non può essere affidata all’autodifesa degli agricoltori – come previsto. Questi Cantoni chiedono quindi che tali stormi di cornacchie nere (non nidificanti) che provocano danni non possano beneficiare di un periodo di protezione. Due Cantoni (TG, VS) fanno notare che l’autodifesa prevista per risolvere i problemi deve anche essere effettivamente fattibile: TG sottolinea che, ai fini della certezza del diritto per i Cantoni, sarebbe necessario menzionare espressamente che le misure di autodifesa nell’agricoltura contro questi corvidi restano possibili anche durante il periodo di protezione. È infatti proprio in questo periodo che cade la maggior parte dei danni (campi di granoturco, frutteti). VS approva invece un periodo di protezione per i corvidi (cornacchia nera, ghiandaia, gazza) solo a condizione che ciò non ostacoli la predisposizione
G262-0576