Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine

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bo siano smaltite in modo da renderle inaccessibili ai rapaci che si cibano di carogne» (Stiftung Pro Bartgeier).

Art. 2 cpv. 1 lett. n OCP

Art. 2 cpv. 1 lett. n

1 Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

n. nuove richieste avanzate nell’ambito dell’indagine conoscitiva (trasporto della selvaggina abbattuta; addestramento dei cani da caccia);

A complemento del progetto sottoposto a indagine conoscitiva dal Consiglio federale, varie organizzazioni chiedono il divieto di altri mezzi ausiliari in una lettera separata.

Divieto di trasporto della selvaggina abbattuta in elicottero: l’associazione sportiva mountain wilderness chiede l’inserimento nell’OCP di una nuova lettera che vincoli il trasporto in elicottero della selvaggina abbattuta a un’autorizzazione da parte dell’autorità cantonale competente, precisando che questo genere di recupero entra in considerazione solo se non vi sono altre possibilità.

Addestramento ed esame dei cani da caccia: la Società cinologica svizzera (TKJ-SKG) chiede l’introduzione di una nuova lettera concernente l’addestramento e l’esame dei cani da caccia: (nuovo) «impiego di cani da caccia non sottoposti a esame per il recupero di tutte le specie di selvaggina, la caccia da tana e la ferma di selvaggina di penna». Per questa organizzazione, l’impiego di cani da caccia è efficiente ed equo nei confronti della selvaggina cacciata solo se il cane e il suo conduttore hanno completato un addestramento. La caccia con cani da caccia ben addestrati è nell’interesse della protezione degli animali, sia per l’animale cacciato che per il cane stesso e molti Cantoni hanno già attuato questa rivendicazione nell’ambito del recupero di selvaggina ferita. Un cane da caccia addestrato per la selvaggina corre meno rischi di ferirsi rispetto a uno non addestrato, in particolare durante la caccia alla volpe e al cinghiale. Nell’ambito di questo addestramento devono anche essere identificati i cani da caccia troppo tenaci, che alla fine mettono in pericolo se stessi. I regolamenti di esame necessari per l’attuazione sono già disponibili (club di razza). Per l’attuazione di questo divieto federale bisognerebbe fissare un termine transitorio per i Cantoni (cfr. in proposito art. 21 OCP). Questa disposizione presuppone inoltre che le necessarie possibilità di esercitazione e di esame non siano impedite dalle disposizioni sulla protezione degli animali.

Art. 2 cpv. 2 OCP

Art. 2 cpv. 2

2In deroga al capoverso 1, per uccidere la selvaggina che non è in grado di fuggire possono essere utilizzati:

La creazione di un capoverso separato, che disciplini l’uccisione della selvaggina ferita e/o che non è più in grado di fuggire, non suscita praticamente alcuna opposizione.

Protezione degli animali: la nuova regolamentazione è sostenuta per principio anche dalla maggioranza delle organizzazioni di protezione degli animali (PSA, STVT, associazioni regionali) nonché dalle associazioni di protezione della natura (WWF, ASPU). Due associazioni di protezione (Helvetia Nostra, Société fribourgoise pour la protection des animaux) sono per contro critiche nei confronti del colpo di grazia e chiedono che il cacciatore autorizzato sia tenuto a segnalare ogni caso al servizio competente per la caccia;

G262-0576