Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine

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parte anche a «beni materiali importanti non considerati colture agricole». Questi concetti vanno definiti in modo più chiaro nel rapporto esplicativo. Un Cantone (VS) chiede addirittura una verifica dello statuto del castoro in quanto specie animale protetta dal diritto federale: i conflitti sono all’ordine del giorno e il castoro ha raggiunto i limiti di capacità degli habitat e di conseguenza le possibilità di trasferimento sono irrealistiche (cfr. in proposito la richiesta all’art. 3biscpv. 2 lett. d OCP). Un Cantone (FR) chiede una regolazione del castoro a partire dal momento in cui i costi della prevenzione sono sproporzionati (anche prima di danni all’infrastruttura). In proposito (cfr. anche art. 10 cpv. 6 lett. b OCP), un Cantone (SO) e una conferenza cantonale (CCP) attirano l’attenzione sul fatto che per risolvere durevolmente i conflitti con il castoro è fondamentale delimitare uno spazio riservato alle acque abbastanza grande (conformemente all’ordinanza sulla protezione delle acque), dal momento che tali conflitti nascono principalmente quando lo spazio è insufficiente (p. es. dove le piste passano troppo vicino alle acque). Sul versante opposto, una conferenza cantonale (suissemelio) sottolinea che lo spostamento di una pista agricola lontano dall’acqua è un’operazione estremamente complicata, che riguarda anche i diritti di proprietà. Essa chiede pertanto un adeguamento del rapporto esplicativo con la precisazione che tali misure comportano oneri e costi notevoli, che vanno risarciti.

Politica: il partito dei Verdi chiede la soppressione di questa lettera, pur riconoscendo la problematica dei pericoli per gli impianti infrastrutturali d’interesse pubblico dovuti al castoro. Siccome tuttavia in base al diritto vigente per il castoro non è possibile alcun risarcimento dei danni infrastrutturali, è impossibile rispettare la sequenza a cascata obbligatoria «(1) protezione delle specie, (2) prevenzione, (3) risarcimento, (4) intervento».

Questa lettera va quindi soppressa. Se la lettera non fosse soppressa, I Verdi propongono la seguente riformulazione: «f. costituiscono un grave pericolo per opere di protezione contro le piene, impianti in zone d’insediamento nonché strade nazionali e cantonali d’interesse pubblico e sono state prese invano tutte le misure di prevenzione possibili (secondo la Strategia castoro).» Per grave pericolo bisogna intendere per principio solo i pericoli per l’uomo, mentre gli impianti infrastrutturali vanno limitati alle opere di protezione contro le piene, agli impianti in zone d’insediamento nonché alle strade nazionali e cantonali.

Agricoltura: questa nuova disposizione non suscita opposizione da parte dell’agricoltura.

Caccia: la nuova disposizione non suscita alcuna opposizione neanche da parte della caccia.

Protezione delle risorse: le associazioni orientate alla protezione delle risorse (ProNatura, WWF, ASPU, FP, mountain wilderness) nonché il partito dei Verdi chiedono la soppressione di questa lettera. Benché molte di queste organizzazioni riconoscano per principio la problematica dei pericoli per gli impianti infrastrutturali, una regolazione delle specie protette è fuori discussione per motivi giuridici. Secondo il diritto federale sulla caccia, la gestione delle specie protette deve sempre rispettare la seguente sequenza a cascata: (1) protezione delle specie, (2) prevenzione, (3) risarcimento, (4) intervento nell’effettivo. Siccome però il diritto sulla caccia vigente non prevede alcun risarcimento per i danni infrastrutturali del castoro, logicamente è escluso qualsiasi intervento di regolazione. Ciò non è neanche necessario dal momento che già oggi, e cioè senza modificare l’OCP, per risolvere i conflitti è possibile prendere singole misure venatorie contro

G262-0576