Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
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4.5 Art. 4 «Regolazione degli effettivi di specie protette»
Art. 4 cpv. 1 OCP
Art. 4 cpv. 1
1 Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione delle specie animali protette se animali di una determinata specie:
Il complesso di questo articolo rappresenta uno dei punti più controversi della nuova ordinanza sulla caccia: emerge infatti un chiaro fossato tra gli ambienti perlopiù uniti della protezione della natura, degli uccelli e degli animali (per i quali la nuova regolamentazione è eccessiva) e gli ambienti dell’agricoltura (per i quali la nuova regolamentazione è insufficiente). La maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali, incaricati
dell’esecuzione, condivide il principio del progetto, ma si esprime su numerosi dettagli. Nella presente sezione è trattato unicamente il testo del capoverso 1, ripreso in forma invariata dall’OCP vigente.
Cantoni e conferenze cantonali: la maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali non si oppone al testo introduttivo di questo articolo e saluta pertanto il maggior margine di manovra dei Cantoni nell’ambito delle regolazione delle specie animali protette. La sua applicazione potrà fornire un contributo essenziale per disinnescare le situazioni conflittuali. Un Cantone (SZ) chiede un adeguamento del testo al capoverso 1: conformemente all’articolo corrispondente della LCP, le misure di regolazione devono riferirsi espressamente agli «effettivi di specie protette». Un altro Cantone (VD) chiede di sopprimere l’«approvazione previa dell’UFAM» in questo capoverso. La regolazione deve rientrare nella sfera di competenza dei Cantoni e la Confederazione deve limitarsi a definire preliminarmente criteri semplificati per tali interventi. Per i Cantoni devono essere create possibilità d’intervento rapido, mentre la procedura proposta è troppo complicata (domande di regolazione troppo onerose, procedure di autorizzazione troppo lunghe). Un Cantone (UR) attira l’attenzione sul fatto che i Cantoni non sono in grado di assicurare il grado di dettaglio richiesto dalla procedura (in particolare per le domande di regolazione all’UFAM) e, di conseguenza, avrebbero bisogno dell’aiuto dell’UFAM. Un Cantone (AG) chiede l’istituzione di una Commissione federale della caccia, che presti consulenza all’UFAM in vista dell’approvazione delle domande cantonali di regolazione. Vari Cantoni (JU, SZ, BE, NE, SO, VS; CCP) rilevano che l’applicabilità effettiva dell’articolo dipende da una definizione esatta, elaborata in stretta collaborazione con i Cantoni, dei concetti giuridici vaghi (p. es. limitazione temporale, danni ingenti ecc.) nell’ambito delle strategie nazionali relative a tali specie animali. Secondo un Cantone (VS),
l’avamprogetto è contrario all’articolo 9 della Convenzione di Berna (che non consente nessuna regolazione del lupo); di conseguenza l’UFAM deve portare avanti il più rapidamente possibile la trattazione della mozione Fournier (adeguamento dell’art. 22 della convenzione o uscita della Svizzera). Una conferenza cantonale (CDP) e una commissione extraparlamentare (CFNP) ritengono che sia necessario rinunciare del tutto alla revisione di questo articolo: esse dubitano fortemente che le disposizioni relative alla gestione delle specie protette previste in questo capoverso siano compatibili con la LCP (art. 1) e la Costituzione federale (art. 79). Secondo loro, le disposizioni della legge sulla caccia vigenti sono sufficienti per risolvere in modo soddisfacente eventuali conflitti con specie protette.
G262-0576