Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
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castori particolarmente dannosi. Nel caso in cui questa lettera non fosse soppressa, varie organizzazioni di protezione (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP, ALA, Helvetia Nostra) chiedono una riformulazione che consenta interventi se gli animali «costituiscono un grave pericolo per opere di protezione contro le piene, impianti in zone
d’insediamento nonché strade nazionali e cantonali d’interesse pubblico e sono state prese invano tutte le misure di prevenzione possibili (secondo la Strategia castoro).»
Queste associazioni sottolineano che per pericolo bisogna intendere esclusivamente i pericoli per l’uomo, che gli interventi in popolazioni di castori non possono mai essere una soluzione a lungo termine e che il 90 per cento dei conflitti con il castoro può essere risolto in modo molto più sostenibile ed economico con un adeguamento delle acque (delimitazione e gestione estensiva di uno spazio riservato alle acque conformemente all’ordinanza sulla protezione delle acque). Per risolvere durevolmente i conflitti con il castoro è quindi necessario inserire nell’OCP un rimando esplicito all’ordinanza sulla protezione delle acque (cfr. in proposito art. 10 cpv. 6 lett. b OCP). Singole associazioni di protezione (ASPU, FP) nonché la Stazione ornitologica fanno inoltre notare con spirito critico che l’articolo è formulato in modo troppo generico: può infatti essere rivendicata anche la regolazione degli effettivi di gufo reale, cicogna e rapaci se provocano danni infrastrutturali (p. es. scarica elettrica su linee dell’alta tensione). Vi è poi da chiedersi se in virtù delle nuove fattispecie di regolazione non siano create anche nuove fattispecie di responsabilità civile.
Il nuovo motivo di regolazione non suscita alcuna opposizione da parte della protezione degli animali.
Art. 4 cpv. 1 lett. g OCP
Art. 4 cpv. 1 lett. g
1 Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione delle specie animali protette se animali di una determinata specie:
g. causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia e della pesca.
Questo nuovo motivo di regolazione corrisponde a un mandato del Parlamento (mozione 10.3008) per quanto riguarda le perdite nell’ambito dell’esercizio della regalia della caccia (ma non della regalia della pesca). Ciononostante questa lettera, orientata in particolare a un’eventuale regolazione della lince, suscita ampi disagi e costituisce il punto più controverso dell’intero progetto di revisione.
Cantoni e conferenze cantonali: il nuovo motivo di regolazione è accolto favorevolmente da alcuni Cantoni (AR, BE, GR, JU, OW, SG, SO) e da una conferenza cantonale (CCP) ed è respinto da alcuni Cantoni (AG, GL, ZG) e da una conferenza cantonale (CDP),
mentre la maggioranza dei Cantoni (AI, BL, FR, GE, CDC, NE, SH, SZ, TI, UR, VD, VS) e quattro conferenze cantonali (CDC, CDPA, CDFo, CIC) chiedono una rielaborazione di questa lettera. I Cantoni motivano la loro critica soprattutto con il fatto che nella pratica è difficile dimostrare in modo affidabile il nesso causale tra la presenza di grandi predatori ed eventuali perdite nell’ambito delle regalie. Inoltre con le perdite nell’ambito delle regalie cantonali della caccia e della pesca è stato scelto un concetto economico, una scelta infelice. Oggi, i proventi delle regalie hanno infatti uno scarso significato per i Cantoni. Anche per quanto riguarda la contrapposizione «presenza di grandi predatori e finanze cantonali» occorre tener presenti non solo gli svantaggi finanziari, bensì anche i vantaggi finanziari: in un bilancio globale, alle «perdite nell’ambito dei proventi della regalia del-
G262-0576