Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine

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la caccia causate da grandi predatori» si contrappongono «minori spese per la prevenzione dei danni al bosco di protezione causati da grandi predatori». Un influsso

sull’effettivo di ungulati fino a un equilibrio più conforme alla natura tra boschi e selvaggina non va quindi interpretato come un danno. Un Cantone (VS) nega invece queste ripercussioni favorevoli dei grandi predatori sul rinnovamento dei boschi e sottolinea che è necessario in particolare ponderare gli interessi socioeconomici nelle regioni. Nel complesso, si può concludere che la maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali condivide l’intenzione di base dell’articolo, ma al posto delle perdite nell’ambito delle regalie chiede una nuova formulazione che autorizzi i Cantoni a ordinare abbattimenti, a condizioni chiare, ad esempio in caso di «calo massiccio e persistente di specie di selvaggina» o di «netto calo degli effettivi o perturbazione della composizione secondo le classi di età di singole specie di selvaggina». Le possibilità d’intervento, per principio approvate, vanno intese nel senso di un esercizio della caccia politicamente sostenibile e praticabile allo scopo di conservare una fauna sostenibile e non nel senso di un diritto alla preda, dal momento che la selvaggina resta un «res nullius» davanti alla legge. La maggioranza dei Cantoni e delle conferenze cantonali sottolinea che eventuali interventi devono avvenire unicamente su basi obiettive e previa approvazione dell’UFAM.

È interessante notare che alcuni Cantoni giudicano le perdite nell’ambito dell’esercizio della regalia della pesca in modo più critico rispetto alle perdite nell’ambito della regalia della caccia. Un Cantone (GE) fa notare ad esempio che il Parlamento non ha mai chiesto l’inclusione delle «perdite nell’ambito dell’esercizio della regalia della pesca». Un Cantone (ZG) attira l’attenzione sul fatto che per la regalia della pesca l’avamprogetto del Consiglio federale parte erroneamente da un diritto di esercizio cantonale; non è però così – a differenza della regalia della caccia – poiché in molte regioni i diritti della pesca sono privati o non statali. Secondo il progetto, i titolari di tali diritti della pesca non statali diventerebbero parte lesa e potrebbero far valere perdite corrispondenti ed esigere misure di regolazione. Ciò è tuttavia contrario al fatto che i pesci che vivono allo stato selvatico sono un res nullius e il singolo pescatore non ha alcun diritto alla preda. Una conferenza cantonale (CCP) attira l’attenzione sulla difficoltà di esecuzione delle misure nell’ambito della regalia della pesca: è infatti difficile raggiungere misure di regolazione delle specie di uccelli piscivori in base alla dinamica della popolazione e al sistema aperto di utilizzazione del territorio. Due Cantoni (GE, GL) attirano l’attenzione sul fatto che vi sono altri fattori, che rivestono un significato maggiore rispetto agli uccelli piscivori, ad esempio una variazione sfavorevole delle acque quale habitat. Di conseguenza, la misurazione delle perdite da predazione non fornirà praticamente mai risultati obiettivi e generalmente accettabili. Un Cantone (GE) osserva inoltre che l’applicazione di questo capoverso non ha praticamente alcun senso nelle acque in cui sono allevamenti artificialmente avannotti. Nella pratica sarebbe quindi difficile parametrizzare le perdite

nell’ambito dell’esercizio della regalia della pesca quale motivo di regolazione. Un Cantone (VS) e una conferenza cantonale (CCP) sono invece di opinione contraria: secondo loro le perdite nell’ambito dell’esercizio della regalia della pesca vanno tenute presenti in modo particolare in virtù dell’articolo che definisce lo scopo della legge sulla pesca (la LFSP persegue uno «sfruttamento a lungo termine», mentre la LCP mira a una «gestione adeguata»): nella pesca, infatti, uno sfruttamento a lungo termine non è più possibile non appena una specie protetta lo impedisce.

G262-0576