Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 4 cpv. 2 lett. a OCP
2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:
a. l’entità dell’effettivo;
Questa lettera corrisponde all’OCP vigente e non era oggetto del progetto.
Un Cantone (VS) sottolinea in proposito che la sorveglianza degli effettivi di selvaggina (sia degli ungulati che dei grandi predatori) per motivare le domande di regolazione è chiaramente di competenza dei Cantoni. Per quanto riguarda la scelta del metodo, VS si avvale ad esempio di perizie con il coinvolgimento dei guardiacaccia e sottolinea che nessun metodo scientifico potrebbe sostituire i risultati acquisiti in questo modo.
Il Gruppe Wolf Schweiz sottolinea che, nella prassi, per quanto riguarda le misure di regolazione è necessario in ogni caso un programma di monitoraggio della selvaggina, sia dei grandi predatori che degli artiodattili, regolare, uniforme e coordinato a livello nazionale. Spetta infatti all’UFAM provvedere affinché nell’ambito delle domande di regolazione resti garantita la sopravvivenza della specie protetta da regolare a livello regionale.
Art. 4 cpv. 2 lett. b OCP
2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:
b. la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo;
Questa lettera non suscita alcuna opposizione.
Solo un’organizzazione scientifica (SSBF) propone la seguente aggiunta al testo
dell’ordinanza: (nuovo) «la prova che il pericolo sia grave e la prova che il pericolo fatto valere sia causato dall’effettivo locale della specie in questione».
Art. 4 cpv. 2 lett. c OCP
2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:
c. la portata dei danni causati;
Questa lettera non è stata modificata nel progetto.
Varie organizzazioni orientate alla protezione delle risorse (ProNatura, WWF, ASPU,
Nos Oiseaux, FP), organizzazioni scientifiche (Stazione ornitologica, SSBF) nonché un partito politico (I Verdi) chiedono tuttavia un adeguamento in modo tale che oltre alla portata dei danni il Cantone debba dimostrare quanto segue: «c. la portata dei danni causati (nuovo), la localizzazione del danno, la prova che il danno è grave nonché la prova che il danno fatto valere sia causato dall’effettivo locale della specie in questione.»
Un’organizzazione (Gruppe Wolf Schweiz) sottolinea in particolare che per dimostrare eventuali perdite nell’ambito delle regalie occorre quantificare l’onere effettivo per
l’esercizio della caccia.
G262-0576