Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 4 cpv. 2 lett. d OCP
2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:
d. le misure di prevenzione adottate;
Il nuovo obbligo di indicare le misure di prevenzione adottate preliminarmente suscita scarsa opposizione di principio: in questo caso concreto è quindi generalmente approvato il principio «meglio prevenire che regolare» sancito dalla LCP.
Cantoni e conferenze cantonali: sul fronte dei Cantoni e delle conferenze cantonali, un Cantone (VS) chiede di ancorare il principio secondo cui per determinare le misure di prevenzione possibili ed esigibili si applicano le procedure generali conformemente alle leggi cantonali sulla procedura amministrativa. La definizione di misure di prevenzione possibili e ragionevoli deve quindi essere di competenza esclusiva dei servizi cantonali con le loro ampie conoscenze (p. es. i piani cantonali degli alpeggi per fissare le misure di prevenzione), escludendo il coinvolgimento di qualsiasi persona direttamente interessata (come gli allevatori di cani pastore). Per questo motivo VS propone di completare il rapporto esplicativo come segue: «In merito alle misure di prevenzione possibili e sensate decide unicamente il Cantone. Nella valutazione delle misure di prevenzione non possono essere coinvolte persone direttamente interessate (p. es. allevatori di cani pastore).»
Una conferenza cantonale (suissemelio) chiede il seguente adeguamento del rapporto esplicativo in relazione ai danni del castoro: «La proporzionalità dei costi delle misure, come ad esempio lo spostamento di una pista in caso di problemi con il castoro, deve poter essere inclusa nella valutazione delle misure di regolazione.»
Protezione delle risorse: un’organizzazione di protezione delle risorse (Helvetia Nostra) chiede che nelle loro domande di regolazione i Cantoni debbano dimostrare espressamente che tutte le misure di prevenzione dei danni possibili sono state prese preliminarmente invano, in particolare nel caso della protezione delle greggi dai grandi predatori (sorveglianza e/o cani pastore). Questa organizzazione propone pertanto il seguente completamento della lettera d: «le misure di prevenzione adottate (nuovo) e la percentuale di animali da reddito sorvegliati ininterrottamente».
Anche il fronte della protezione degli animali (PSA, STVT, associazioni regionali) sottolinea che eventuali domande di autorizzazione di abbattimento da parte dell’UFAM devono essere approvate solo nei casi in cui sono già state prese (invano) tutte le misure di prevenzione o singoli animali mettono in pericolo l’uomo.
Art. 4 cpv. 2 lett. e OCP
2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:
e. genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo.
Con questa proposta di modifica, i Cantoni sono tenuti a indicare le ripercussioni di eventuali interventi sull’effettivo della specie in questione. Questa disposizione importante nell’ottica del mandato costituzionale (conservazione della diversità delle specie) suscita scarsa opposizione.
Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (VS) rileva espressamente che la conservazione di comunità di riproduzione funzionanti delle specie in questione, menzionata
G262-0576