Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 34Fedlex · Rapporto sui risultati

nel rapporto esplicativo, non deve essere una condizione indispensabile per eventuali misure di regolazione. Ciò va chiaramente contro la volontà del Parlamento. Inoltre, per valutare le ripercussioni delle misure di regolazione previste spetta al Cantone stesso determinare e autorizzare i metodi di perizia. La sorveglianza delle popolazioni della specie da regolare mediante metodi scientifici non deve essere una condizione di base per le domande di regolazione (cfr. anche art. 4 cpv. 2 lett. a OCP).

Protezione delle risorse: sono di opinione completamente opposta diverse organizzazioni di protezione delle risorse (I Verdi, CFNP, ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP, ALA, Stazione ornitologica, SSBF, associazioni regionali), che chiedono una precisazione della lettera dicendo che il Cantone deve fornire la prova che l’intervento previsto non mette in pericolo l’effettivo regionale, non ha grandi effetti collaterali su altre specie di selvaggina o altri habitat ed è proporzionato e adatto per raggiungere l’obiettivo definito. Conformemente al mandato costituzionale di conservazione della diversità delle specie, queste organizzazioni chiedono che la Confederazione garantisca che le specie interessate non siano messe in pericolo dalle misure previste, neanche a livello locale, nella regione in cui è prevista l’adozione della misura di regolazione. La gravità degli interventi in effettivi di specie protette è tale da giustificare requisiti elevati per le domande.

Art. 4 cpv. 3 OCP

Art. 4 cpv. 3

3 Comunicano annualmente all’UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.

Questa lettera non è stata modificata nel progetto.

Un’organizzazione (Stazione ornitologica) propone tuttavia di completare il capoverso 3 dicendo che deve essere comunicato non solo il risultato degli interventi, bensì in modo più preciso la portata delle misure adottate nonché il risultato a livello di riduzione dei danni: capoverso 3 «Comunicano annualmente all’UFAM il luogo, il momento, (nuovo) la portata delle misure adottate nonché il risultato a livello di riduzione del pericolo o del danno.»

Art. 4 cpv. 5 OCP

Art. 4 cpv. 5

5 Nuova richiesta avanzata nell’ambito dell’indagine conoscitiva (elenco delle specie protette).

Un’organizzazione (CacciaSvizzera) chiede che il Consiglio federale designi nell’OCP le specie animali protette secondo gli articoli 7 capoverso 2 e 12 capoverso 2bisLCP: (nuovo) Artivolo 4 cspovrtdo 5 «Rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 7 capoverso 2 e 12 capoverso 2bisLCP le seguenti specie protette: lupo, lince eurasiatica, orso bruno, airone cenerino e smergo maggiore.» Secondo Caccia Svizzera, la Confederazione potrebbe così ordinare misure contro queste specie. [PS: CacciaSvizzera non vincola questa richiesta all’art. 10 cpv. 5 OCP, che elenca tali specie limitandosi a misure contro il castoro, la lontra e l’aquila reale.]

G262-0576