Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482

Cifra 2.1: Misure di sicurezza particolari per le attività con organismi geneticamente modifi-

cati o patogeni

Le misure di sicurezza specifiche a seconda del livello di sicurezza sono raggruppate in una tabella a seconda del tipo di impianto e della classe di attività. Questa tabella riunisce le precedenti tabelle 1–4 per una maggiore chiarezza e confrontabilità, mantenendone la buona leggibilità grazie all’impiego di simboli adeguati (cfr. legenda). Le misure di sicurezza particolari devono tenere conto del rischio determinato nel caso specifico (lett. a), ovvero la portata e la qualità di una misura devono aumentare in funzione del maggior livello di sicurezza, ed essere conformi allo stato della tecnica (lett. b). Le indicazioni sotto ai livelli di sicurezza 1−4 corrispondono alle esigenze relative alle attività delle classi 1−4 (lett. c).

Poiché per motivi pratici o tecnici non è sempre possibile adottare le misure di sicurezza particolari per il deposito e il trasporto di organismi all’interno dell’azienda, in questi casi le misure particolari devono essere applicate per analogia (lett. d nuova). Questo significa che devono essere raggiunti gli stessi obiettivi di protezione come in caso di applicazione diretta delle misure di sicurezza particolari.

L’utilizzazione di organismi alloctoni soggetti all’impiego confinato richiede misure di sicurezza particolari molto diverse a seconda dell’organismo. La tabella dell’allegato 4 cifra 2.1 non tiene conto di queste circostanze. Per questo motivo le attività con organismi alloctoni soggetti all’impiego confinato sono disciplinate separatamente (cfr. cifra 2.2).

Tabella (nuova sistematica)

Le misure di sicurezza previste si basano sostanzialmente sulla direttiva UE sull’impiego confinato. Tuttavia diversi punti presentano differenze rispetto alle disposizioni UE, ad esempio in virtù del più ampio campo di validità dell’OIConf o quando l’applicazione di una misura nella prassi ha comportato delle difficoltà. Ora ad esempio, al contrario di quanto prevede la direttiva UE, in casi motivati è possibile tralasciare l’autoclave. Nella prassi esistono situazioni dove l’inattivazione può essere eseguita più facilmente ed efficacemente mediante prodotti chimici. In tali situazioni non è obbligatorio l’acquisto di un’autoclave poiché non viene impiegata.

Legenda

La legenda aiuta a leggere correttamente la tabella 2.

Al posto degli impianti di produzione si parla ora di attività di laboratorio e di produzione con colture liquide su larga scala. Dal punto di vista del rischio è irrilevante se lo scopo è quello della produzione o della ricerca. Sono invece importanti le quantità impiegate. Le quantità importanti richiedono misure di sicurezza supplementari come ad esempio la possibilità di raccogliere la coltura liquida. I limiti dei volumi per il concetto di larga scala sono stati definiti sulla base del sistema austriaco che nel confronto europeo risulta molto liberale. Tale sistema introduce anche in Svizzera un’utilizzazione liberale e una regola chiara e semplice da applicare che tiene conto del rischio in modo adeguato.

La lettera “c” indica le attività in impianti con animali. Non si distinguono i tipi di animali (eccezione: misura di sicurezza n. 3). Si intendono sia vertebrati sia invertebrati come anche altri animali. Le misure di sicurezza vanno applicate a seconda del tipo di animali.

41/52 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482