Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482

Nel seguito vengono illustrate le misure di sicurezza che sono modificate rispetto all’OIConf del 1999 e quelle per le quali sono necessarie spiegazioni.

Edificio

N. 1: Settore di lavoro separato fisicamente dagli altri settori

Il settore di lavoro è quell’area dove avviene l’utilizzazione degli organismi secondo l'OIConf (es. laboratori, camere d’incubazione, locali con centrifughe, locali frigoriferi o di congelamento, locali per microscopia, locali con FACS, locali per l’inattivazione di organismi). Gli altri settori sono le aree dove non avviene l’utilizzazione degli organismi secondo l'OIConf (es. corridoi, uffici, locali per pause).

N. 2: Accesso al settore di lavoro limitato alle persone autorizzate

L’accesso deve essere limitato a partire dal livello 2. Ad esempio per il livello 2 all’ingresso del settore di lavoro può essere affisso un elenco delle persone che possono accedere al settore di lavoro. A partire dal livello 3 devono essere adottati controlli più severi per l’accesso, ad esempio mediante badge o chiave.

N. 3: Locali dove sono tenuti animali separati da porte bloccabili

Tutti gli impianti con animali vertebrati devono essere separati da porte bloccabili indipendentemente dal livello. Per gli altri animali i locali devono essere separati da porte bloccabili a partire dal livello 3. Questi animali spesso non vengono tenuti in veri e propri locali, bensì in incubatrici che si trovano in laboratorio. Le incubatrici non devono essere chiudibili se il laboratorio è chiuso adeguatamente.

N. 4 e 5: Camera di separazione / doccia

Misure di sicurezza “camera di separazione” e “doccia”, livello di sicurezza 3:

Nei laboratori di medicina diagnostica e di ricerca normalmente non è previsto per routine l'utilizzo della doccia all'uscita del laboratorio con livello di sicurezza 3. Inoltre, l’utilizzo di una doccia normale dopo un incidente o un‘emergenza generalmente non è indicato (tuttavia finora prescritto), poiché la doccia non ha un effetto decontaminante e la relativa aerosolizzazione dei microrganismi eventualmente ancora presenti incrementa il pericolo di una contaminazione dell’ambiente circostante e quindi di una diffusione degli agenti nell’ambiente nonché il pericolo di infezione dei lavoratori. In caso di evento, se viene utilizzata una doccia d’emergenza, è necessario raccogliere anche l’acqua in modo che possa essere decontaminata prima di raggiungere la canalizzazione. Molto più importante sembra essere invece la presenza di dispositivi per la decontaminazione personale (per es. lavabi con rubinetti automatici o hands-free nella camera di separazione o in prossimità dell’uscita, stazioni per la pulizia degli occhi o per la decontaminazione in laboratorio ecc.).

Nell’OIConf vigente la doccia è indicata come una misura di sicurezza particolare (es. misura di sicurezza n. 14, allegato 4, tabella 1), la cui modifica, omissione o sostituzione richiede l’autorizzazione dell’ufficio federale competente. Anche nell’OPLM la doccia è l’unica misura di sicurezza particolare (es. misura di sicurezza n. 14, allegato 3, tabella 1), la deroga è invece possibile a seconda della valutazione del rischio e delle altre misure adottate, ma non è soggetta all’obbligo di autorizzazione. Inoltre, conformemente alla direttiva UE sull’impiego confinato, la presenza di una doccia nella camera di separazione per il livello 3 è “facoltativa”, ovvero necessaria a seconda della valutazione del rischio. Nell’ambito delle esperienze a livello di esecuzione, l’omissione della doccia per i laboratori del livello 3 (diagnosi, ricerca) è sempre stata autorizzata. Come condizione è stato richiesto che in caso d’emergenza la

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