Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/127: Revisione totale dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull'impiego confinato, OIConf) · 52 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: F165-0482
Lettera b
La definizione di “microrganismi” resta invariata, fatta eccezione per i parassiti, eliminati dalla definizione. Il parassitismo rappresenta una forma di vita e non una classificazione (batteri, virus, ecc.). Questa modifica è apportata contemporaneamente anche all’OEDA. Ai fini dell’OIConf, inoltre, in relazione ai microrganismi è la patogenicità ad assumere rilievo e non il parassitismo. I macroparassiti, come ad esempio l’orobanche, il vischio e la cresta di gallo (macroparassiti vegetali) o la zecca, la tenia e la fasciola (macroparassiti animali), sono parassiti, ma non sono dei microrganismi e di conseguenza non sono più considerati patogeni in sé. Possono invece essere patogeni i microrganismi che infettano macroparassiti, di modo che l’obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi si applica di fatto anche a questi ultimi. L’obbligo di utilizzare macroparassiti in sistemi chiusi si applica anche quando è presumibile con probabilità elevata che questi ultimi siano infettati da microrganismi patogeni. Resta equiparato alle entità microbiologiche il materiale genetico biologicamente attivo. Per materiale genetico biologicamente attivo s’intendono sequenze di DNA e RNA che non sono in grado di riprodursi autonomamente (p. es. i plasmidi), ma possono essere trasmessi e risultare infettivi o che sono costituiti in modo tale da essere in grado di provocare un effetto in un organismo o nell’uomo, ad esempio l’espressione di una proteina, una risposta immunitaria o l’inibizione della divisione cellulare. Sussiste tuttavia l’obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi solo se il materiale genetico biologicamente attivo ha (o può avere) un effetto patogeno o dannoso di tipo patogeno oppure è stato modificato geneticamente. L’obbligo di diligenza si applica tuttavia sempre quando si lavora in sistemi chiusi, indipendentemente dal fatto che il materiale genetico biologicamente attivo abbia un effetto patogeno o sia stato modificato geneticamente.
Lettera c
L’obbligo di utilizzare piccoli invertebrati alloctoni in sistemi chiusi (art. 5 lett. c OIConf) impone una loro descrizione. La definizione corrisponde a quella dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c OEDA.
Lettera d
Per “organismi geneticamente modificati” s’intendono, conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera d OEDA, anche organismi patogeni o alloctoni che sono al contempo patogeni. L’adozione dell’elenco a cascata dell’OEDA assicura che in caso di sovrapposizioni si applicherà la procedura più severa (p. es. per l’obbligo di notifica delle attività della classe 1).
Lettera e
L’OIConf definisce ora anche gli organismi patogeni, concretizzando l’articolo 7 capoverso 5quater LPAmb e in analogia con l’articolo 3 capoverso 1 lettera e OEDA. Per organismi patogeni s’intendono organismi che possono causare malattie (infettive) nell’uomo, negli animali o nelle piante. Si tratta solitamente di microrganismi; per principio i predatori, gli organismi nocivi, i macroparassiti e gli animali velenosi non sono considerati organismi patogeni. I predatori uccidono un altro organismo per nutrirsene direttamente. I parassiti ricavano il loro nutrimento da un altro organismo, ma non lo uccidono o lo fanno solo in un secondo tempo. Gli organismi patogeni provocano sintomi di danni o di malattie in altri organismi, senza necessariamente nutrirsi di tali organismi. La delimitazione tra le tre categorie non è sempre inequivocabile e talvolta si verificano spostamenti da una all’altra, in particolare per i microrganismi. Dal punto di vista dell’obiettivo di protezione dell’OIConf e dell’OEDA, comunque, non importa la proprietà per cui un microrganismo è dannoso per la popolazione o per
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