Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/19: Legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti · 17 pagine

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Il PPD riconosce che il «tax free on arrival» rappresenta un ulteriore privilegio dei negozi in zona franca di tasse rispetto al commercio al dettaglio. L’ingerenza nella neutralità della concorrenza sancita dalla Costituzione non pone tuttavia problemi, poiché i negozi in zona franca di tasse si trovano in una particolare situazione di concorrenza rispetto ai rimanenti offerenti delle stesse merci e il vantaggio concorrenziale si fa sentire soprattutto nei confronti dei negozi esteri in zona franca di tasse e non degli offerenti svizzeri. L’ingerenza nei diritti fondamentali è dunque proporzionata e, sulla base dei vantaggi, nell’interesse pubblico.

L’UDC non vede uno svantaggio degli altri generi di traffico. È piuttosto il traffico aereo a essere soggetto a limitazioni dovute alle prescrizioni sulla sicurezza e ai limiti di peso.

Al kf non appare problematica un’equiparazione dei passeggeri dei voli nazionali a quelli in provenienza dall’estero. È poco probabile che i passeggeri nazionali passino dal treno all’aereo solo per poter effettuare acquisti in esenzione da tributi. Inoltre, l’onere necessario per trattare in modo diverso le categorie di passeggeri appare sproporzionato.

Unique precisa che il traffico aereo va considerato come trasporto pubblico, alla stregua del traffico su rotaia. Esso non riceve però sovvenzioni e per questa ragione deve autofinanziarsi. Inoltre, le condizioni quadro operazionali non sono comparabili, basti menzionare il divieto di volo notturno. Per questa ragione non si può parlare di un vantaggio del traffico aereo rispetto agli altri generi di traffico.

ASCV, SEVS, FSL e ANCV non vedono un privilegio dei passeggeri in provenienza dall’estero rispetto ai passeggeri che partono da un aeroporto svizzero, poiché vengono unicamente considerate le raccomandazioni dell’OMD e il diritto doganale. Il traffico aereo non viene dunque favorito. Il progetto porta invece a un’equiparazione con i negozi in zona franca di tasse all’estero, soprattutto in Europa, che applicano anch’essi il «tax free on arrival» (GSSM). L’uguaglianza giuridica con altri modi di trasporto non è mai stata messa in discussione. Non vi è dunque motivo di farlo ora.

Il Cantone di FR è sì dell’avviso che il progetto favorisca i negozi in zona franca di tasse rispetto al rimanente commercio al dettaglio, tuttavia questa forma di commercio è sufficientemente focalizzata sul traffico aereo da non creare una concorrenza inaccettabile. Esso osserva inoltre che non è interessato direttamente dal progetto.

I Cantoni di AI, NE, SG e VS nonché PS e FRC fanno notare che gli acquisti in esenzione da tributi all’arrivo dall’estero portano a indesiderate distorsioni concorrenziali. Il traffico aereo è già privilegiato nei confronti degli altri generi di traffico. Inoltre, i passeggeri in provenienza dall’estero vengono favoriti rispetto a quelli provenienti da un aeroporto svizzero, sebbene in entrambi i casi si tratti di cifre d’affari imponibili in Svizzera (PS, Cantoni di SG e TG). Con il progetto non viene accentuata solo la disparità tra negozi in zona franca di tasse degli aeroporti e commercio al dettaglio,

bensì anche la disparità di trattamento tra i consumatori (Cantone del VS). Si pone perciò la domanda se in questo modo non risulti una violazione dell’uguaglianza giuridica e se il «tax free on arrival» si fondi su interessi pubblici, che sono i presupposti della limitazione della libertà economica (Cantone di NE). A questo proposito il Cantone di SG osserva che l’interesse pubblico (consolidamento della posizione degli aeroporti svizzeri e della piazza turistica elvetica) in questa questione è trascurabile. Anche la FRC è dell’opinione che per attuare il progetto deve essere dato l’interesse pubblico. L’associazione è dell’avviso che ciò non risulta chiaro.