Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/19: Legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti · 17 pagine

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5.11 Messa in discussione della ratifica della Convenzione dell’OMS sul ta-

bacco

Il Cantone del VS nonché at, CIPRET, CVS, KLCH, KLB, LLCH, LLLZ, LPV, ASN e FSC osservano che a inizio luglio 2009 a Ginevra, nell’ambito della sessione di negoziati (INB-3) relativa a un protocollo supplementare alla Convenzione sul tabacco (FCTC) dell’OMS, si è discusso del divieto di vendita di sigarette nei negozi in zona franca di tasse. Il motivo va ricercato nel trasferimento verso il mercato nero di prodotti del tabacco destinati ai negozi in zona franca di tasse, pratica diffusa a livello mondiale. Prima dell’eliminazione dei negozi in zona franca di tasse dal mercato interno, l’UE stimava una quota del 90 per cento. Inoltre, i prezzi bassi del tabacco incentivano il consumo, effetto assolutamente indesiderato. La Svizzera ha sottoscritto ma non ratificato la Convenzione, sebbene ciò sia stato indicato quale obiettivo degli ultimi due programmi di legislatura del Consiglio federale. Il Cantone del VS nonché at, CIPRET, CVS, KLCH, KLB, LLCH, LLLZ, LPV, ASN e FSC si dichiarano sorpresi del progetto, che renderebbe solo più complessa la ratifica della Convenzione

dell’OMS. Essi propongono perciò di rinunciare all’attuazione del progetto e di avviare per contro la ratifica della Convenzione. A ciò andrebbe aggiunta l’eliminazione di tutti i prodotti del tabacco dai negozi svizzeri in zona franca di tasse.

5.12 Nessuna domanda da parte dei clienti

Il Cantone di NE manifesta dei dubbi sul fatto che i viaggiatori approfitteranno concretamente della possibilità di effettuare acquisti in esenzione da tributi all’arrivo dall’estero. Esso è dell’opinione che nella maggior parte dei casi i viaggiatori intendono recarsi il prima possibile a casa oppure nel luogo di soggiorno. Ciò al contrario della possibilità di effettuare acquisti alla partenza, quando i viaggiatori sfruttano il tempo d’attesa per effettuare acquisti e spendere il denaro rimanente nella valuta estera.

5.13 EuroAirport di Basilea-Mulhouse

Conformemente all’articolo 8 capoverso 4 della Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse, il negozio in zona franca di tasse dell’EAP è soggetto al diritto francese. I Cantoni di BL e di BS nonché l’EAP precisano che l’EuroAirport di Basilea-Mulhouse è un aeroporto nazionale e che esso viene trattato di conseguenza dalle autorità federali. La Confederazione è dunque invitata ad adottare dei provvedimenti affinché il «tax free on arrival» possa essere introdotto nella parte svizzera. Ogni altra soluzione sarebbe una disparità di trattamento degli aeroporti svizzeri, e pertanto in contraddizione con la politica aeronautica della Confederazione. La Confederazione viene invitata,

d’accordo con le autorità francesi, ad adottare i relativi provvedimenti doganali e a illustrare ai Cantoni di BL e di BS nonché all’EAP come intende garantire l’attuazione presso l’EuroAirport di Basilea-Mulhouse.

5.14 Opinione neutrale

I Cantoni di GL e di SZ rinunciano a una presa di posizione. Al Cantone di GL appare tuttavia importante che venga mantenuta la neutralità concorrenziale.