Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine
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4.4. Responsabilità per gli atterraggi esterni
Art. 17 (responsabilità)
L’Associazione Svizzera di Elicotteri esige che tutti i terzi coinvolti che violano il dovere di diligenza possano essere resi corresponsabili.
4.5. Pianificazione del territorio e protezione dell’ambiente
Art. 18 Restrizioni di diritto aeronautico per costruzioni e impianti su aree d’atterraggio esterne
L’Aero-Club Svizzero chiede di modificare il titolo nel modo seguente: «Restrizioni di diritto aeronautico per la costruzione di edifici e l’installazione di impianti su aree d’atterraggio esterne». La normativa deve pertanto applicarsi alla costruzione di nuovi edifici e non a quelli già presenti, ad esempio ex aerodromi militari.
Art. 18 cpv. 1 (distinzione rispetto a un aerodromo)
L’Aero-Club Svizzero chiede di precisare il capoverso 1, nel senso che un’area d’atterraggio esterna non può essere considerata alla stregua di un aerodromo, a meno che si tratti di un ex aerodromo militare. La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio chiede lo stralcio del capoverso 1, che elude la LPT.
Art. 18 cpv. 2 lett. c (superfici d’atterraggio)
La Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio chiede lo stralcio della lettera c o perlomeno una limitazione alle eccezioni di cui all’articolo 11. Inoltre chiede un divieto assoluto di costruzione o di risistemazione del terreno nelle zone protette, in particolare per evitare di eludere l’articolo 24 della legge sulla pianificazione del territorio25. Cinque associazioni ambientaliste esigono lo stralcio del capoverso 2, in quanto non è possibile accettare le piccole superfici di atterraggio, aggiungendo che non esiste una definizione di tali superfici. Anche il PS, la Conferenza dei servizi della caccia e della pesca e la Stazione ornitologica svizzera chiedono una definizione di questo tipo. Anche la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio chiede lo stralcio della lettera c o perlomeno un divieto, in particolare per quanto concerne i serbatoi di carburante. Secondo la Commissione, in linea di principio non deve essere ammessa alcuna infrastruttura, in modo da evitare situazioni simili a quelle di un aerodromo. Il Cantone Ticino chiede un’attenzione per gli aspetti paesaggistici nell’autorizzare tali superfici d’atterraggio. Il Cantone dei Grigioni chiede che anche le piattaforme su terreni ripidi siano considerate alla stregua di superfici
d’atterraggio con rivestimento duro e che tale principio sia fissato in una norma.
Art. 18 cpv. 3 (edifici e impianti non ammessi)
Un Cantone chiede che all’elenco degli impianti non ammessi siano aggiunti i chioschi di ristorazione, i parcheggi, gli impianti di collegamento e di infrastruttura (impianti sanitari).
25 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT, RS 700) Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)