Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine
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ra e del paesaggio chiedono l’inserimento delle zone IFP30 nelle zone protette di cui al capoverso 1. In molti casi si tratta di habitat sensibili e zone ricreative.
Il Cantone di Berna, i Verdi, il PS e sei associazioni ambientaliste chiedono che le zone di silenzio nel paesaggio delimitate dall’UFAC vengano inserite tra le zone protette di cui al capoverso 1. Gli stessi partiti e le associazioni ambientaliste chiedono inoltre l’inserimento delle zone di riproduzione degli anfibi in detto capoverso. Questa richiesta è motivata con le prescrizioni dell’articolo 18 capoverso 1 LPN, che recitano: “L’estinzione di specie animali e vegetali indigene deve essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell’equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.”
I Verdi, cinque associazioni ambientaliste e il CAS chiedono l’inserimento delle riserve della biosfera nelle zone protette di cui al capoverso 1, mentre un partito chiede l’inserimento delle zone centrali delle riserve della biosfera, motivando la richiesta anche in questi casi con le prescrizioni della LPN succitate.
I Verdi, il PS e cinque associazioni ambientaliste chiedono l’inserimento delle zone centrali dei parchi naturali periurbani nelle zone protette di cui al capoverso 1, adducendo le stesse motivazioni di cui sopra.
I Verdi auspicano l’inserimento delle zone umide protette secondo la Convenzione di Ramsar nelle zone protette di cui al capoverso 1.
Helvetia Nostra chiede l’inserimento dei corridoi REN (corridoi faunistici) nelle zone protette di cui al capoverso 1.
Helvetia Nostra chiede una nuova lettera dal seguente tenore: «Les sites sur lesquels résident des espèces menacées ou sensibles aux dérangements causés par les activités humaines, visés aux articles 18 et 20 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage, ainsi qu’aux art.14 et 16 de l’ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage.»
I Cantoni di Glarona, Sciaffusa e Ticino suggeriscono di verificare se vincolare anche le zone protette comunali al divieto per atterraggi esterni.
Il gruppo di lavoro ordinanza sugli atterraggi esterni chiede una nuova formulazione, secondo la quale gli atterraggi esterni nelle zone protette di cui alle lettere a-f sono ammessi soltanto se sono circoscritti al luogo o se hanno un legame diretto con la zona protetta; pertanto un’autorizzazione eccezionale non è necessaria. Il gruppo di lavoro aggiunge che la prevista procedura di autorizzazione è rigida, comporta una concentrazione di emissioni foniche, viola la sovranità dei Cantoni e in certi casi costringerebbe le imprese a chiudere il loro esercizio.
L’Associazione Svizzera di Elicotteri chiede che le zone protette siano citate nel capoverso 1, ma senza restrizioni.
30 Ordinanza del 10 agosto 1977 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP, RS 451.11) Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)