Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine

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Art. 18 cpv. 3 lett. c (divieto di piattaforme per il trasporto di persone a scopo turistico o sportivo)

Due rappresentanti dell’industria esigono una definizione precisa di «piattaforma»

nell’articolo 2. Due rappresentanti dell’industria e un’associazione ambientalista chiedono una precisazione alla lettera c, secondo la quale solo le piattaforme «fisse» non sono autorizzate, mentre quelle amovibili devono esserlo perché sicure.

Art. 19 Stazionamento di aeromobili fuori degli aerodromi e delle aree d’atterraggio esterne in montagna

Art. 19 cpv. 1 (restrizione allo stazionamento)

Due rappresentanti dell’industria esigono che non vi siano restrizioni temporali allo stazionamento per ragioni meteorologiche o nel quadro di manifestazioni autorizzate. Per gli altri scopi lo stazionamento per più di 48 ore deve essere autorizzato. Un Cantone e sei rappresentanti dell’industria chiedono lo stralcio del capoverso 1, in quanto il divieto comporterebbe un numero inutile di voli di spostamento e, proprio nel caso di voli privati, uno stazionamento non avrebbe luogo affatto, considerati i quattro movimenti al mese prestabiliti per area d’atterraggio esterna, oppure il numero probabilmente esiguo di stazionamenti non avrebbe nessuna incidenza.

Art. 19 cpv. 2 (deroghe per lo stazionamento)

La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio chiede che al capoverso 2 siano aggiunte condizioni chiare e restrittive. La Karen SA chiede che lo stazionamento sia possibile anche quando nella stessa regione vengono eseguiti diversi incarichi, altrimenti i voli non sarebbero redditizi e nemmeno ecologici. L’Associazione Svizzera di Elicotteri chiede che la norma del capoverso 2 non si applichi solamente ai voli a scopo di lavoro, ma a tutti i tipi di voli.

Art. 19 nuovo cpv. 3

Il Cantone Ticino chiede un nuovo capoverso 3, secondo il quale il comandante notifica alla competente autorità locale il luogo e la durata degli stazionamenti.

Art. 20 (obbligo di autorizzazione edilizia e di pianificare)

Il Cantone Ticino considera eccessivi i 1200 movimenti annui indicati nel rapporto esplicativo come limite per gli atterraggi esterni oltre il quale può verificarsi un impatto notevole sul territorio e sull’ambiente, in particolare se si fa un confronto con gli aerodromi attuali. Sempre secondo il Cantone Ticino, un congruo ordine di grandezza sarebbe piuttosto di 500-600 movimenti annui. Il Cantone chiede inoltre che l’UFAC elabori una direttiva che disciplini le questioni ambientali e di sicurezza; inoltre propone di limitare l’articolo 20 al disciplinamento dell’obbligo di pianificare e di spostare nell’articolo 21 gli altri punti concernenti

l’autorizzazione edilizia. Il Cantone di Neuchâtel chiede che nell’articolo 20 sia specificato quali impianti sottostanno effettivamente all’obbligo di pianificare. Solo così è possibile garantire una prassi omogenea nei Cantoni. Tre rappresentanti dell’industria chiedono che l’articolo 20 sia cancellato senza essere sostituito, in quanto le attuali prescrizioni cantonali e comunali sono sufficienti. Secondo loro non è giusto che aree utilizzate più volte e non dotate di infrastruttura abbiano bisogno di un’approvazione. Il gruppo di lavoro ordinanza sugli at-

Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)