Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine

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terraggi esterni chiede una regolamentazione secondo la quale per le aree d’atterraggio utilizzate più volte e in modo intenso sia necessaria solo un’autorizzazione del Comune e del proprietario fondiario. Sempre secondo il gruppo di lavoro, non devono essere autorizzati edifici e impianti non conformi alla zona.

Art. 20 cpv. 1 (obbligo di autorizzazione edilizia)

La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio chiede che ogni infrastruttura fissa sia soggetta all’obbligo di autorizzazione. È necessario rinunciare alla menzione dell’articolo 22 LPT e, se proprio necessario, rimandare piuttosto all’articolo 24. Sempre secondo la Commissione, al fine di evitare innumerevoli questioni e problemi di attuazione, tutte le infrastrutture devono essere soggette all’obbligo di autorizzazione. Il Cantone di Berna chiede lo stralcio del capoverso 1, in quanto l’obbligo di autorizzazione edilizia a livello federale è disciplinato esclusivamente nella LPT.

Art. 20 cpv. 2 (obbligo di pianificare)

Il Cantone di Zurigo suggerisce di verificare l’opportunità di sottoporre i grandi impianti alla procedura di autorizzazione di cui all’articolo 27 OSIA.

Art. 20 cpv. 2 lett. a e b (criterio relativo all’obbligo di pianificare)

Il Centre Patronal, Aqua Nostra e quattro rappresentanti dell’industria chiedono lo stralcio del capoverso 2 lettera a. La norma comporterebbe infatti un obbligo di pianificare per quasi ogni area adibita a voli d’istruzione. Le scuole di volo sarebbero costrette a cambiare compartimento di terreno ogni anno. Il Cantone di Svitto e tre rappresentanti dell’industria chiedono che siano esplicitate a livello giuridico le espressioni «intenso» e «a più riprese». Il Cantone di Berna chiede un’aggiunta alla lettera, secondo la quale non il carico e lo scarico di carichi, ma anche quello di persone può essere intenso e ripetuto, con conseguente obbligo di pianificare. Due rappresenanti dell’industria chiedono lo stralcio della lettera b.

Art. 20 cpv. 3 (accordo del proprietario fondiario e del Comune d’ubicazione)

Il Cantone di Berna chiede un adeguamento secondo il quale il proprietario fondario deve dare il suo accordo, mentre il Comune d’ubicazione deve essere solamente sentito. Il Cantone Ticino chiede lo stralcio del capoverso 3, in quanto tale condizione è già in tutti i caso compresa nell’autorizzazione edilizia. Una procedura cantonale deve essere attivata solo per progetti aventi un’effettiva incidenza territoriale.

Art. 21 Procedura di autorizzazione edilizia

Il Cantone di Neuchâtel considera inadeguata la delega dell’autorizzazione edilizia ai Cantoni, in particolare perché tre servizi federali devono essere informati della decisione. Il Cantone di Svitto ritiene che la normativa dell’articolo 21 costituisca una violazione del principio del coordinamento in materia di diritto della pianificazione territoriale ai sensi dell’articolo 25a LPT. Secondo tale normativa, l’autorità responsabile del coordinamento raccoglie i pareri delle autorità federali. Dal canto suo, l’UFAC deve fornire una valutazione riguardo al concetto di «infrastrutture minori». Ciò tuttavia non è previsto nell’avamprogetto di ordinanza. Sempre secondo il Cantone di Neuchâtel, sorprende il fatto che all’UFAC sia concesso un diritto di ricorso, visto che l’Ufficio non potrebbe essere invitato a fornire una valutazione.

Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)