Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine

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Art. 23 cpv. 1 lett. f (bandite federali)

Cinque rappresentanti dell’industria e due associazioni economiche chiedono lo stralcio della lettera f, in quanto la norma ostacolerebbe la manutenzione flessibile delle zone boschive e l’attività edilizia e significherebbe ignorare gli interessi economici. Secondo il loro parere, le fasce orarie messe a disposizione sono troppo brevi per effettuare i voli e i lavori necessari (trasporto di legna, cura dei boschi di protezione, controllo delle linee ad alta tensione) e l’approvvigionamento dei rifugi di montagna sarebbe reso impossibile. Stando ai guardiacaccia, la selvaggina non è disturbata dagli elicotteri.

Art. 23 cpv. 2 (voli a scopo di lavoro nelle bandite federali)

I Verdi, cinque associazioni ambientaliste e il CAS chiedono una proroga del divieto di atterraggi esterni nelle bandite federali. Secondo il parere, il divieto deve durare dal 1° settembre al 31 luglio, in quanto in alcune zone la caccia comincia già prima del mese di novembre e la proroga permetterebbe alla selvaggina di vivere indisturbata nelle bandite federali.

Il parco nazionale svizzero chiede una normativa secondo la quale il divieto di atterraggi esterni per voli a scopo di lavoro non si applica nelle zone protette, mentre per i voli è necessaria sempre un’autorizzazione da parte del servizio responsabile della zona protetta, come ad esempio la direzione del Parco nazionale.

Gastrosuisse chiede l’esenzione dei voli a scopo di lavoro dai divieti di cui all’articolo 23 capoverso 1, altrimenti sarebbe minacciata l’esistenza stessa dei ristoranti di montagna e dell’economia alpestre (voli di approvvigionamento).

Il Cantone di Vaud chiede che per le riserve d’uccelli acquatici e migratori sia ripresa la stessa regolamentazione applicata alle bandite federali (divieto dal 1° novembre al 31 luglio).

Aggiunge che devono essere esentati dai divieti gli atterraggi esterni nell’ambito della cura dei boschi di protezione e degli interventi di difesa dai pericoli naturali. Il Cantone del Vallese esige che i divieti non siano applicati all’approvvigionamento dei rifugi di montagna, ai voli per l’economia alpestre, all’attività edilizia e ai controlli delle linee di trasporto dell’energia elettrica come pure ai voli nell’ambito dell’esercizio dei comprensori sciistici. Il Cantone di Berna auspica che i voli per la cura dei boschi di protezione e per gli interventi di difesa dai pericoli naturali non siano soggetti ai divieti.

Art. 23 cpv. 3 (restrizioni di decollo e d’atterraggio)

La Stazione ornitologica svizzera e il Cantone di Friburgo chiedono un ampliamento del capoverso 3, nel senso che i Cantoni possono proporre al DATEC le zone da proteggere, precisando che ad esse deve essere applicato il divieto della stessa durata di quello proposto per le bandite federali. Il Cantone di Zurigo propone di procedere subito a un inventario. I Verdi e cinque associazioni ambientaliste chiedono che, nell’ambito del capoverso 3, vengano emanate restrizioni di decollo e d’atterraggio nelle zone IFP e nelle zone protette cantonali e che tale principio sia stabilito espressamente nel capoverso 3. La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio, che ha chiesto l’inserimento delle zone IFP e delle zone palustri nel capoverso 1 dell’articolo 23, chiede per il capoverso 3 una regolamentazione sulle eccezioni per questo tipo di zone protette. Tre rappresentanti dell’industria chiedono che sia il Consiglio federale e non il DATEC a emanare disposizioni sulla protezione di altre zone. Così facendo si garantisce un consenso più ampio sulla decisione presa. Quattro altri rappresentanti dell’industria chiedono lo stralcio del capoverso 3, in quanto la

Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)