Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine

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Art. 22 Precauzioni

I Verdi, il Bündner Waldwirtschaftsverband e sei associazioni ambientaliste lamentano la mancanza di una spiegazione del concetto di «inconvenienti eccessivi». I Verdi e cinque associazioni ambientaliste chiedono la suddivisione dell’articolo 22 in una lettera a, in cui si stabilisce che zone residenziali, ospedali e scuole non devono essere esposti a inconvenienti eccessivi e in una lettera b, secondo cui le zone protette di cui all’articolo 23 non devono subire inconvenienti eccessivi. Essi chiedono pertanto una protezione assoluta per le zone di protezione. Il PS esige che le zone elencate siano protette da «qualsiasi inconveniente». I Verdi chiedono che le zone menzionate e in più un’area nel raggio di 500 metri non subiscano inconvenienti. Di conseguenza, questi 500 metri andrebbero inclusi in altre disposizioni dell’avamprogetto di ordinanza (art. 29 cpv. 1 lett. g, art. 31 cpv. 1 lett. e e art. 34 lett. i). Il Cantone di Soletta esige una regolamentazione che sancisca la protezione degli impianti di trasporto pubblici dai rischi legati agli atterraggi esterni. Il Cantone di Svitto auspica una quota di sorvolo minima per le zone menzionate all’articolo 22 e propone come valore 300 metri. Il Cantone Ticino suggerisce che i sorvoli di dette zone devono essere evitati e auspica misure concrete come ad esempio l’impiego di velivoli meno rumorosi.

Art. 23 Restrizioni nelle zone protette

Il Centre Patronal, Economiesuisse e cinque rappresentanti dell’industria chiedono lo stralcio dell’intero articolo 23, in quanto limita eccessivamente tutto il settore dei voli a scopo di lavoro e colpisce fortemente il turismo e l’edilizia. Secondo questi partecipanti, la norma penalizzerebbe l’aviazione rispetto ad altri vettori di trasporto. A questo proposito fanno presente che il trasporto aereo è spesso quello con minore impatto e ritengono che vada limitata l’attribuzione eccessiva della denominazione di zona protetta. Il Cantone di Svitto esige che gli atterraggi esterni siano consentiti sempre nell’ambito di utilizzazioni a scopo agricolo, alpestre e forestale nonché per la cura dei biotopi nelle zone protette, in quanto dette aree sono spesso interessate da voli urgenti, in particolare per interventi di manutenzione, approvvigionamento e per la cura dei boschi. Esso ritiene che la regolamentazione prevista con relativo regime di deroghe comporti oneri amministrativi eccessivi e che l’attribuzione di competenze alla Confederazione nei capoversi 3 e 4 interferisca con la sovranità dei Cantoni.

La Conferenza dei direttori cantonali delle foreste esige che i divieti siano ridotti a un minimo assoluto, in particolare nelle bandite federali, affinché sia garantita la cura del bosco di protezione. Aggiunge che la regolamentazione proposta nell’avamprogetto va ben oltre le direttive della relativa legislazione (legge sulla protezione della natura e del paesaggio26 e legge sulla caccia27).

Il Cantone di Argovia chiede che sia stabilita una quota di sorvolo minima per le zone protette e auspica un divieto per le simulazioni a terra. Il Cantone di Vaud auspica una quota minima di sorvolo di 450 metri e una zona cuscinetto di 500 metri intorno alle zone protette. I Verdi, il PS, sei associazioni ambientaliste e il CAS esigono una quota di sorvolo minima e una zona cuscinetto di 500 metri. Il Cantone Ticino lamenta il fatto che il problema delle emissioni foniche nelle zone residenziali e turistiche sia trascurato, considerato che esso è particolarmente accentuato nel caso di sorvoli effettuati nell’ambito di atterraggi esterni.

Sempre secondo il Cantone Ticino, in virtù del principio della prevenzione, andrebbero prese

26 Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451)

27 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP, RS 922.0) Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)