Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili
1.1.4 Attuali basi legali della promozione dell’infanzia e della gioventù della Confederazione
Le attuali attività della Confederazione nel settore della promozione dei fanciulli e dei giovani si fondano sulla legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG)10, la quale disciplina appunto la promozione da parte delle Confederazione delle attività extrascolastiche d’interesse nazionale (art. 1 LAG).
Oggigiorno, in virtù della LAG, la Confederazione sostiene le offerte e le attività di coordinamento delle associazioni mantello e delle organizzazioni di interesse nazionale, la formazione di monitori che operano a titolo volontario o onorifico e le iniziative condotte in forma di progetti autonomi e a complemento delle regolari attività dalle istituzioni responsabili che operano in ambito extrascolastico. Il sostegno avviene principalmente attraverso sussidi annuali globali e sussidi a progetti specifici, per un ammontare che negli ultimi anni è stato pari in media a 6,6 milioni di franchi. Conformemente all’articolo 1 dell’ordinanza sulle attività giovanili (OAG), i crediti annuali stanziati per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche sono erogati di norma per il 90 per cento come sussidi finanziari annui e per il 10 per cento come sussidi a singoli progetti.11 Negli ultimi due decenni, grazie a questi strumenti, la LAG ha pertanto giocato un ruolo importante nella promozione delle attività giovanili di interesse nazionale.
Sul piano del diritto costituzionale, la LAG si fondava originariamente sulla delega implicita della promozione della cultura alla Confederazione.12 Con la nuova Costituzione federale del 1999 l’importanza socio-politica delle attività extrascolastiche che coinvolgono bambini e giovani è stata espressamente riconosciuta anche a livello costituzionale: l’articolo 67 capoverso 2 Cost. sancisce esplicitamente la competenza finora implicita della Confederazione in materia di promozione dell’infanzia e della gioventù, dando così di riflesso una base costituzionale anche alla LAG. Conformemente a questa disposizione la Confederazione può, «a complemento delle misure cantonali, sostenere l’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti». L’articolo 67 capoverso 2 Cost. accorda di conseguenza alla Confederazione una competenza parallela e sussidiaria in materia di sostegno alle attività di promozione e di partecipazione di bambini e giovani13. In quest’ambito la Confederazione può dunque agire sia integrando misure cantonali sia operare di propria iniziativa in settori non coperti dai Cantoni. Non ha invece alcuna competenza per impartire ai Cantoni disposizioni vincolanti quanto all’assetto materiale delle politiche giovanili né per obbligarli ad agire in quest’ambito. L’impostazione della politica dell’infanzia e della gioventù, e con essa anche quella della promozione delle attività giovanili, rimane dunque prioritariamente un settore di competenza e d’intervento dei Cantoni e dei Comuni.
1.1.5 Necessità di rivedere la LAG
1.1.5.1 Interventi e iniziative parlamentari
Di recente sono stati inoltrati diversi interventi e iniziative parlamentari che chiedono un ruolo più attivo della Confederazione nell'ambito della politica dell'infanzia e della gioventù14 oppure l’adozione di provvedimenti per promuovere la partecipazione dei bambini e dei giovani15 o per proteggerli16. Il presente avamprogetto relativo alla revisione totale della LAG, all'origine del quale vi sono sostanzialmente le mozioni del consigliere nazionale Claude Janiak e della consigliera nazionale Ursula Wyss, adempie, nei limiti delle competenze assegnate alla Confederazione dalla Costituzione – unitamente ad altri provvedimenti adottati dal Consiglio federale17–, anche le richieste contenute nella versione
10 RS 446.1. Va inoltre menzionata la legge federale dell’8 ottobre 1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; RS 414.51, che costituisce la base per la partecipazione (per ora indiretta) al programma dell’UE «Gioventù in azione»; al riguardo vedi anche il capitolo 1.1.6.1.
11 RS 446.11.
12 FF 1988 I 641, 676.
13 Cfr. Gerhard Schmid/ Markus Schott, St. Galler Kommentar, Art. 67, n. Rz. 7, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender (Hrsg.), Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zürich usw., 2. Aufl., 2008.
14 Cfr. di seguito la mozione Amherd 07.3033 e l’iniziativa parlamentare Amherd 07.402.
15 Cfr. di seguito le mozioni Wyss 00.3400 e 01.3350. Cfr. anche il postulato Galladé 05.3885 (liquidato).
16 Mozione Hubmann 07.3119 (accolta), postulato CAG-N 03.3188 (trasmesso), interpellanza Simoneschi-Cortesi 05.3126 (tolta di ruolo), mozione Savary Géraldine 05.3882 (respinta), iniziativa parlamentare Vermot-Mangold 06.419 (liquidata).
17 Vanno menzionati il rapporto del Consiglio federale "I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media", approvato il 20 maggio 2009, e il programma nazionale di prevenzione e lotta contro la violenza giovanile ivi con-