Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili
Confederazione dovrebbe invece spettare il compito di promuovere in tutta la Svizzera attività extrascolastiche, di sostenere l’armonizzazione delle politiche dell’infanzia e della gioventù dei tre livelli statali e delle organizzazioni non governative, di stimolare lo sviluppo della politica dell’infanzia e della gioventù e di garantire il coordinamento orizzontale a livello federale.
Nel suo rapporto «Strategia per una politica svizzera dell’infanzia e della gioventù» (cfr. capitolo 1.1.5.2), il Consiglio federale rileva che l’impostazione delle politiche dell’infanzia e della gioventù e quindi la promozione delle attività extrascolastiche a livello cantonale e comunale differiscono molto tra i singoli Cantoni e Comuni. I Cantoni sembrano essere molto restii a sostenere interventi concreti di promozione dei giovani.27 Giunge alla stessa conclusione anche la Conferenza dei delegati cantonali alla gioventù (CDCG) della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), che propone di introdurre degli standard per tutta la Svizzera, dal momento che l’attuale assetto della promozione dell’infanzia e della gioventù evidenzia notevoli lacune e carenze ed esistono differenze significative da un Cantone all’altro (cfr capitolo. 1.1.2.2).
Questo stato delle cose evidenzia la necessità di un maggiore impegno della Confederazione. Nel rispetto della struttura federale, la Confederazione intende dunque aiutare i Cantoni a concepire interventi di politica dell’infanzia e della gioventù, a formulare ed applicare standard minimi e a rafforzare il reciproco scambio di informazioni ed esperienze.
In concreto, l’avamprogetto LPAE, prevede che la Confederazione per un periodo di otto anni possa sostenere, a titolo di finanziamento iniziale, programmi cantonali volti a fondare e a sviluppare la politica in materia d’infanzia e di gioventù (art. 25). La limitazione della durata è giustificata in quanto l’obiettivo del sostegno è quello di motivare i Cantoni, mediante stimoli finanziari e un impulso iniziale, a sviluppare la loro politica dell’infanzia e della gioventù. I mezzi finanziari destinati al finanziamento iniziale verranno concessi nel quadro di contratti di prestazioni tra la Confederazione e i Cantoni. Il periodo di otto anni è sufficiente per dare a tutti i Cantoni la possibilità di concludere un contratto di prestazioni con la Confederazione (cfr. capitolo 3.1).
In accordo con le finalità della revisione totale, il finanziamento iniziale sarà incentrato sugli ambiti della promozione e della partecipazione, ma includerà anche la protezione dei fanciulli e dei giovani (ad es. nell’ambito dello sviluppo di una legislazione in materia di politica dell’infanzia e della gioventù) nella prospettiva dell’auspicata definizione di una strategia e di una visione integrata delle politiche cantonali in materia. I contratti di prestazioni garantiscono l’impiego efficace degli aiuti finanziari federali e la tutela dell’interesse della Confederazione allo sviluppo concettuale della politica dell’infanzia e della gioventù. Al contempo, la fissazione di obiettivi di prestazione vincolanti lascia ai Cantoni lo spazio di manovra necessario nella scelta degli strumenti e delle modalità concrete con cui procedere, per permettere loro di tenere adeguatamente conto delle condizioni e delle esigenze specifiche locali. Gli accordi di prestazioni tra la Confederazione e i Cantoni sono stati anche introdotti in altri ambiti, ad esempio nella politica di integrazione. Con la nuova LPAE questo strumento di cooperazione partenariale potrà essere applicato durante un periodo ben definito anche alla politica dell’infanzia e della gioventù.
Accanto alla conclusione dei contratti di prestazioni, la Confederazione seguirà gli sviluppi della politica cantonale dell’infanzia e della gioventù collaborando con i Cantoni e invitandoli a regolari scambi di informazioni ed esperienze. Nel caso ideale, questi scambi informali dovrebbero portare ad una maggiore armonizzazione degli interventi federali e cantonali. A complemento, la Confederazione viene altresì incaricata di promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze nonché la creazione di contatti tra gli specialisti del settore. Infine, per promuovere lo sviluppo della politica dell’infanzia e della gioventù sotto il profilo qualitativo e tecnico, in futuro la Confederazione fornirà maggiori informazioni sulle forme sperimentate di attività («buone pratiche») (art. 18).
Il ruolo della Confederazione – che vuol essere di supporto, promozione e stimolo – tiene conto adeguatamente delle condizioni e delle esigenze cantonali e locali e non supera i limiti delle competenze attribuite alla Confederazione dalla Costituzione federale.
27 Cfr. Frossard, loc. cit.; Rapporto del Consiglio federale, loc. cit., p. 22.