Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili

1.3.4 Inclusione dei bambini della scuola dell’infanzia tra i gruppi di destinatari

Il campo d’applicazione della LAG comprende principalmente i bambini in età scolare e i giovani fino al compimento del 30° anno di età.26 Nella pratica però la promozione si concentra essenzialmente sulle attività rivolte ai giovani dai 16 ai 18 anni di età. Questo vale in particolare per il sostegno di progetti e della formazione e del perfezionamento dei responsabili delle attività giovanili. Visti l’evoluzione delle condizioni quadro sociali (cfr capitolo. 1.1.3) e il grande potenziale di sviluppo dei più giovani, la nuova LPAE includerà espressamente tra i destinatari i fanciulli nell’età della scuola dell’infanzia (4-6 anni) (art. 4). In questo modo, in futuro la Confederazione avrà la possibilità di sostenere finanziariamente a livello nazionale attività e progetti volti a promuovere lo sviluppo mentale, sociale ed emozionale dei bambini in età prescolare e anche di contribuire efficacemente, in particolare, all’integrazione dei bambini socialmente svantaggiati attraverso un ambiente che li motivi e li sostenga. Oltre alle attività delle associazioni giovanili, in cui i giovani si impegnano su base volontaria in favore dei più piccoli, in questo settore rivestono una grande importanza soprattutto le attività svolte da adulti professionisti nel quadro delle attività aperte destinate ai bambini e ai giovani e dell’animazione socioculturale.

1.3.5 Iscrizione nella legge delle misure di sostegno e promozione in favore della Sessione federale dei giovani

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla partecipazione politica dei bambini e dei giovani, anche e soprattutto perché, in un sistema politico di democrazia diretta, è particolarmente importante insegnare loro le regole democratiche e motivarli a partecipare alla vita politica. La Confederazione sostiene dunque la preparazione e lo svolgimento della Sessione federale dei giovani, che si riunisce annualmente dal 1993. Essa è organizzata dalla Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG) ed è patrocinata dalla Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG). Vi possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 21 anni residenti in Svizzera o in possesso della cittadinanza svizzera.

La Sessione federale dei giovani si è affermata come importante istituzione che offre ai giovani la possibilità, a livello nazionale, di discutere di temi attuali e di elaborare richieste politiche. Ammettendo anche la partecipazione di giovani stranieri, la Sessione federale dei giovani contribuisce alla loro integrazione. Al contempo bisogna però dire che i giovani delle fasce sociali sfavorite e a bassa scolarità o di origine straniera sono chiaramente sottorappresentati. Occorrerà quindi impegnarsi e finanziare le misure preparatorie, collaterali e d’informazione necessarie per coinvolgere tutti i giovani – indipendentemente dal loro ceto sociale, dalla loro origine o dal loro handicap – nella preparazione e nello svolgimento della Sessione federale dei giovani.

La nuova LPAE fornirà una base legale esplicita all’attività di sostegno e promozione della Confederazione in favore della Sessione (art. 10). Va inoltre sottolineata la volontà di principio delle istituzioni politiche federali di trattare più approfonditamente e tenere in debita considerazione le petizioni della Sessione dei giovani. Al contempo bisognerà vegliare a intensificare i rapporti tra la Sessione federale dei giovani e le altre strutture partecipative a livello locale, cantonale e nazionale (ad esempio i parlamenti dei giovani). In tal modo i giovani politicamente impegnati avranno la possibilità di partecipare in modo costante alla formazione della volontà politica e di comprendere la ripartizione delle competenze e le interazioni tra i diversi livelli statali. Allo stesso tempo, le leggi dovranno creare le condizioni necessarie per promuovere, con misure adeguate, la partecipazione dei giovani di ogni ceto sociale.

1.3.6 Sostegno ai Cantoni nell’attuazione e nello sviluppo dei loro interventi in materia di politica dell’infanzia e della gioventù e promozione dello scambio di informazioni ed esperienze e della collaborazione con i Cantoni e gli specialisti del settore

Il Consiglio federale ritiene giustificata la competenza primaria dei Cantoni e dei Comuni nel campo della politica dell’infanzia e della gioventù e di conseguenza non giudica opportuna la creazione di una legge quadro intesa come una serie di disposizioni vincolanti impartite dal legislatore federale a Cantoni e Comuni, indipendentemente da considerazioni di diritto costituzionale (cfr. capitolo 1.1.5.2). Alla

26 FF 1988 I 641, 653, 669.