Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili
1.3.7 Ruolo sussidiario della Confederazione rispetto ai Cantoni, ai Comuni e alle iniziative private
I principali attori della promozione dell’infanzia e della gioventù sono i Cantoni, i Comuni e le istituzioni responsabili private. Conformemente a questo principio e al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 67 capoverso 2 e dall’articolo 5a della Costituzione federale, la Confederazione assume anche con la nuova LPAE – come finora – un ruolo integrativo. In concreto, l’avamprogetto prevede che la Confederazione possa sostenere le attività extrascolastiche di fanciulli e giovani a livello svizzero o di regione linguistica nonché progetti d’importanza nazionale. Rispetto all’attuale legislazione, che prevede la «promozione delle attività giovanili extrascolastiche d’interesse nazionale» (art. 1 LAG)28 vi sono le seguenti differenze:
- in futuro potranno ricevere aiuti per le strutture soltanto le istituzioni responsabili operanti in tutta la
svizzera o almeno in un’intera regione linguistica. Per via del requisito della copertura nazionale o di una regione linguistica, concretizzato nell’avamprogetto LPAE tramite diversi criteri (art. 7), in futuro non si potranno più sovvenzionare, per esempio, organizzazioni giovanili la cui attività sia limitata ad alcuni Cantoni della Svizzera tedesca.
- Al contempo, diversamente rispetto alla legislazione odierna, che consente solamente di promuo-
vere progetti nazionali e internazionali (cfr. art. 9 OAG), la LPAE permette di sostenere anche progetti che fungono da modello e progetti locali, purché di «importanza nazionale» (art. 5, 8, 11).
Unitamente alle altre novità introdotte dalla LPAE – tra cui citiamo in particolare il sostegno ai Cantoni (cfr. capitolo 1.3.6) e il controllo tematico tramite gli aiuti finanziari (cfr. capitolo 1.3.3) – questa regolamentazione differenziata consente alla Confederazione di rafforzare la promozione dell’infanzia e della gioventù nel contesto nazionale, contribuendo al contempo all’ulteriore sviluppo tematico e qualitativo delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani.
1.3.8 Rafforzamento del coordinamento orizzontale a livello federale
Per quanto riguarda la politica dell’infanzia e della gioventù, l’UFAS ha in particolare il compito di sostenere lo sviluppo dei bambini e dei giovani nel quadro delle attività extrascolastiche, promuovere misure per tutelare maggiormente l’infanzia e la gioventù, prevenire la violenza, attuare la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, svolgere attività strategiche per una politica globale dell’infanzia e della gioventù e coordinare le attività sul piano internazionale. Anche altre unità amministrative facenti parte di diversi servizi o dipartimenti federali si occupano, nei rispettivi ambiti di competenza, dell’infanzia e della gioventù. Al contempo, la politica dell’infanzia e della gioventù è un compito trasversale, ragion per cui le prospettive e le esigenze dei fanciulli e dei giovani devono essere presentate, considerate e concretizzate in ambiti già consolidati della politica e della legislazione (cfr. capitolo 1.1.1). A parte le procedure formali come la consultazione degli uffici, non esistono oggi altre strutture o processi che permettono lo scambio di informazioni e una collaborazione costante. Ciò comporta che, in diversi ambiti politici, le eventuali misure adottate dalla Confederazione per affrontare gli attuali problemi (ad es. violenza giovanile, protezione dalle immagini violente o a contenuto pornografico nei media elettronici, problemi legati alla mancanza di movimento e all’alimentazione, razzismo, discriminazione e problemi di integrazione) sono tendenzialmente concepite in funzione del tema o settore specifico e sono quindi relativamente poco coordinate tra loro, nel senso che non rientrano esplicitamente in una strategia globale di politica dell’infanzia e della gioventù.
Per aumentare la coerenza e l’efficienza degli interventi di politica dell’infanzia e della gioventù a livello federale, è quindi necessario sistematizzare lo scambio di informazioni e con esso il coordinamento. La nuova LPAE offre un’idonea base legale per definire in modo vincolante il compito di coordinamento a livello federale. Nel rispetto delle attuali competenze nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù e in linea con le proposte del Consiglio federale (cfr. capitolo 1.1.5.2), l’UFAS – e in particolare il suo servizio competente in materia – verrà incaricato di coordinare gli interventi dei diversi servizi federali e di provvedere allo scambio di informazioni ed esperienze (art. 19).
28 Ai sensi dell‘art. 2 cpv. 3 LAG le attività giovanili extrascolastiche sono d’interesse nazionale "se il campo d’azione dell’istituzione responsabile o il progetto si estende a più di un Cantone oppure a una regione linguistica ".