Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili

aiuti finanziari e fornisce gli strumenti per il sostegno ai Cantoni in materia di politica dell’infanzia e della gioventù da parte della Confederazione.

1.3.2 Rafforzamento del potenziale integrativo e preventivo della promozione dell’infanzia e della gioventù da parte della Confederazione

Alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani è riconosciuto il merito di contribuire in modo importante allo sviluppo dell’autonomia individuale, della responsabilità nei confronti di sé stessi e della società nonché all’integrazione sociale, lavorativa, culturale e politica (cfr. capitolo 1.1.2). Le attività extrascolastiche fungono quindi anche, in senso più ampio, da strumento di prevenzione primaria contro comportamenti problematici come il consumo di alcol e di droghe, la delinquenza, la violenza, i disturbi dell’alimentazione o l’eccessivo indebitamento e permette di individuarli tempestivamente.

Il potenziale integrativo e preventivo delle attività extrascolastiche va rafforzato con una promozione mirata da parte della Confederazione. Nel reimpostare la politica di promozione dell’infanzia e della gioventù, occorre però tenere conto dei cambiamenti intervenuti dall’emanazione della vigente LAG, più di vent’anni fa, nella vita dei bambini e dei giovani e quindi anche nell’ambito delle attività extrascolastiche (cfr. capitolo 1.1.3).

Così come si sono diversificate le condizioni di vita dei giovani, anche il loro comportamento nel tempo libero è cambiato radicalmente. Oggi molti fanciulli e giovani non sono più disposti ad aderire alle classiche associazioni giovanili e preferiscono attività aperte e meno vincolanti. Ciò vale in particolare per i bambini e i giovani delle fasce sociali sfavorite o con un basso livello d’istruzione, provenienti o meno da famiglie di migranti. Da una rilevazione sulla struttura dei membri del Movimento Scout Svizzero è emerso che la percentuale dei bambini e dei giovani con genitori stranieri (3-10 percento, a seconda dell’età) è molto bassa rispetto alla media svizzera. Lo stesso vale per altre associazioni giovanili.25 Negli ultimi anni è dunque fortemente aumentata l'offerta di forme aperte e facilmente accessibili di attività per bambini e giovani. Con la revisione totale della LAG, la promozione dell’infanzia e della gioventù della Confederazione, oltre a promuovere come finora le attività associative, dà una crescente importanza alle attività aperte, facilmente accessibili ed innovative. La riforma introduce in particolare la possibilità di sostenere progetti innovativi e avveniristici nell’ambito delle attività aperte e dell’animazione socioculturale (art. 8, 11). Con la nuova legge, inoltre, la promozione della formazione e del perfezionamento degli adolescenti e dei giovani adulti attivi a titolo onorifico e volontario verrebbe estesa dalle associazioni alle attività aperte per bambini e giovani (art. 9).

1.3.3 Rafforzamento del controllo tematico tramite gli aiuti finanziari della Confederazione

Affinché la promozione dell’infanzia e della gioventù da parte della Confederazione sia più efficace nella propria azione integrativa e preventiva, è altresì necessario esercitare un migliore controllo tematico attraverso gli aiuti finanziari. Mentre la LAG permette di influire sul contenuto delle attività extrascolastiche soltanto in caso di concessione di sussidi annui nel quadro di contratti di prestazioni stipulati con associazioni mantello e piattaforme di coordinamento attive in tutta la Svizzera (art. 6 cpv. 3 OAG), in futuro la Confederazione potrà emanare norme di qualità generali (art. 12) e stabilire priorità e obiettivi tematici per la concessione di sussidi a favore di progetti (art. 8). La nuova LPAE prevede inoltre che l’ammontare degli aiuti finanziari venga calcolato anche in funzione della considerazione data alle esigenze dei fanciulli e dei giovani con un bisogno particolare di promozione dello sviluppo e del grado di codecisione dei fanciulli e dei giovani (art. 14).

La nuova legge sancisce infine espressamente che a tutti i fanciulli e i giovani devono essere date le medesime possibilità di accedere liberamente alle attività extrascolastiche (art. 3) e che le istituzioni responsabili private devono tenere conto delle particolari esigenze di protezione e di promozione dello sviluppo di fanciulli e giovani (art. 6). Queste condizioni generali per l’ottenimento degli aiuti finanziari della Confederazione vanno osservate in special modo in relazione alla finalità summenzionata.

25 Ufficio federale della migrazione (UFM): rapporto sull’integrazione "Probleme der Integration von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz", 2006, disponibile sul sito http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/integration/berichte.Par.0001.File.tmp/Integrationsbericht_d.pdf, p. 64.