Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili
Non rientrano nella promozione delle attività extrascolastiche nel quadro dell’avamprogetto LPAE le offerte di cure volontarie o disposte dalle autorità e prestate da doposcuola, asili nido, famiglie e istituti. Se in futuro la questione dell’autorizzazione sarà regolamentata dalla nuova ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori (OAMin)31, il sostegno finanziario alla custodia volontaria complementare alla famiglia in asili nido, doposcuola e famiglie diurne fa capo alla legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.32 La promozione dell’infanzia e della gioventù da parte della Confederazione comprende anche offerte di attività extrascolastiche destinate ai fanciulli della scuola materna (cfr. capitolo 1.3.4 e art. 4).
A differenza dell’attuale LAG, emanata in base alla competenza in materia di promozione culturale implicitamente conferita dalla vecchia Costituzione federale (cfr. capitolo 1.1.4), ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2 della Costituzione federale l’interesse nazionale non è più una premessa necessaria per la promozione dell’infanzia e della gioventù da parte della Confederazione. Ciò nondimeno, la promozione della Confederazione deve essere in sintonia con il principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5a e complementare alle misure cantonali ai sensi dell’articolo 67 capoverso 2 della Costituzione federale. Ciò è garantito segnatamente dalla condizione dell’importanza nazionale di un progetto o della portata nazionale o almeno a livello di regione linguistica delle istituzioni responsabili private (cfr. capitolo 1.3.7 e artt. 7 e 8) nonché dalla limitazione dei contributi federali al 50 per cento delle spese computabili (art. 13).
Le lettere a - c e la seconda parte della frase introduttiva definiscono tre obiettivi connessi tra loro della LPAE in relazione a fanciulli e giovani: consentendo un’organizzazione attiva del tempo libero e della vita e creando condizioni quadro favorevoli per lo sviluppo personale, la promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani deve promuovere il benessere psicofisico di fanciulli e giovani (lettera a), sollecitare le loro capacità di assumersi responsabilità personali e sociali (lettera b) e favorirne l’integrazione (lettera c). In questo senso, le lettere b e c seguono quanto esposto nell’articolo 41 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale. In considerazione di uno degli obiettivi principali della revisione totale, ossia sfruttare maggiormente il potenziale integrativo e preventivo delle attività extrascolastiche (cfr. cifra 1.3.2), si annette particolare importanza al sostegno dell’integrazione sociale, culturale e politica.
Articolo 3 Accesso non discriminatorio alle attività extrascolastiche
Quale importante condizione per il raggiungimento dello scopo esposto nell’articolo 2, l’articolo 3 menziona il principio delle medesime possibilità in relazione all’accesso alle attività extrascolastiche. Tutti i fanciulli e i giovani, a prescindere da sesso, appartenenza sociale, condizione, origine, razza, convinzione religiosa o eventuali menomazioni, devono avere le medesime possibilità di accesso a tali attività. L’espressione “medesime possibilità” racchiude un invito alle istituzioni responsabili delle attività extrascolastiche ad adottare attivamente provvedimenti per consentire l’accesso alle loro offerte e attività a tutti, in particolare ai fanciulli e ai giovani svantaggiati. Le fattispecie di discriminazione (con l’eccezione della condizione) si basano sull’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale e sono di notevole importanza in vista della concretizzazione di quanto esposto all’articolo 41 capoverso 1 lettera g.33 Si tratta di caratteristiche non o difficilmente modificabili, che sulla scorta dell’esperienza storica e dell’attuale realtà sociale rappresentano punti di partenza per la formazione di pregiudizi. Se il termine “origine” si riferisce alla provenienza geografica, etnica, nazionale o culturale di una persona, in tale contesto il concetto di “appartenenza sociale” indica fanciulli e giovani svantaggiati a causa della povertà, della disoccupazione o dell’appartenenza a classi sociali non istruite e socialmente deboli.34 La fattispecie di discriminazione “condizione” si trova in Convenzioni internazionali per i diritti dell’uomo (cfr. art. 14 CEDU, art. 2 Convenzione sui diritti del fanciullo) e nel contesto in esame assume importanza soprattutto in relazione a fanciulli e giovani senza regolare statuto di soggiorno (i cosiddetti sans papiers).
31 RU...
32 RS 861
33 Cfr. Bigler-Eggenberger, St. Galler Kommentar, Art. 41 Rz. 80, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender (Hrsg.), Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zürich usw., 2. Aufl., 2008.
34 Cfr. Biaggini, BV-Kommentar, Art. 8, N 24.