Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili

Una politica federale dell’infanzia e della gioventù ben coordinata e coerente rappresenta anche una premessa importante per uno scambio efficace di informazioni ed esperienze con i Cantoni, i Comuni e le organizzazioni non governative.

2 Commento a singoli articoli

2.1 Titolo

Come nella LAG in vigore, il titolo contiene il concetto di “promozione”. In questo modo, si sottolinea che l’intervento della Confederazione nel campo delle attività extrascolastiche non si limita al sostegno finanziario di istituzioni responsabili, attività e iniziative esistenti. Al contrario, la Confederazione deve essere attiva ai sensi della promozione. Solo il suo sostegno consente la formazione di associazioni mantello a livello nazionale e la creazione di organizzazioni giovanili attive a livello svizzero o di regione linguistica (art. 7). Lo stesso vale per l’attuazione di progetti d’importanza nazionale (art. 8) e per le offerte di formazione e perfezionamento (art. 9), il cui sostegno finanziario va inteso come strumento per la garanzia della qualità. Dalla Confederazione si attendono impulsi, segnatamente in relazione alla gestione degli aiuti finanziari (art. 8), lo sviluppo specialistico delle attività extrascolastiche (artt. 7 e 20), il sostegno dei Cantoni (art. 25) e la collaborazione tra i vari livelli statali, gli specialisti e gli attori (art. 18).

In considerazione del gruppo di destinatari, al titolo è stato inoltre aggiunto il concetto di “fanciulli” (“attività extrascolastiche di fanciulli e giovani”).

2.2 Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

L’articolo 1 (lettere a - d) si concentra sull’oggetto dell’avamprogetto LPAE. Facendo riferimento ai tre principi della politica dell’infanzia e della gioventù (cfr. capitolo 1.1.1) e al titolo, risulta dalle lettere a e b che l’oggetto principale della nuova legge sulle attività giovanili e dell’infanzia sono la promozione e la partecipazione. Il sostegno a istituzioni responsabili private (lett. a) e ai Comuni (lett. b) si riferisce alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani. I singoli settori di promozione sono regolamentati nelle sezioni 2 e 3 negli articoli 6-11.

Le lettere c e d hanno invece un approccio più diversificato. Secondo l’articolo 67 della Costituzione federale, la Confederazione può sostenere i Cantoni in tutti i settori della politica dell’infanzia e della gioventù. Parimenti, anche la promozione dello scambio di informazioni e di esperienze e lo sviluppo delle competenze fa riferimento a tutti i settori della politica dell’infanzia e della gioventù. Le lettere c e d sono specificate agli articoli 18, 20 e 25.

Articolo 2 Scopo

La prima parte della frase introduttiva illustra lo scopo della nuova LPAE, ossia la promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani da parte della Confederazione. Come nella LAG in vigore, l’aggettivo “extrascolastico” segnala che le attività di fanciulli e giovani promosse dalla Confederazione hanno luogo, anche a livello temporale, al di fuori della scuola. Si intendono nella fattispecie tutte le attività di promozione dello sviluppo svolte a complemento dell’istruzione scolastica e prescolastica con il sostegno di iniziative private o pubbliche.29 Concretamente, si tratta di promuovere, al di fuori dell’apprendimento formale in un istituto d’istruzione o di formazione, varie esperienze d’apprendimento non formali e informali e, di conseguenza, di acquisire competenze chiave sociali e personali (soft skills) per l’integrazione sociale e professionale (cfr. capitolo 1.1.2). Parallelamente, l’aggettivo “extrascolastico” assume anche una connotazione politico-giuridica, con un chiaro riferimento alla mancanza di competenze della Confederazione in ambito scolastico.30

29 Cfr. Gerhard Schmid/ Markus Schott, loc. cit., n. marg. 7.

30 Cfr. FF 1988 I 641, 653.