Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili
politica dell’infanzia e della gioventù informazioni su forme affermate (good practices) di attività extrascolastiche. Si tratta segnatamente di misure e progetti della Confederazione con riferimenti all’ufficio federale competente.
Articolo 19 Coordinamento a livello federale
Considerata la mancanza di strumenti di collaborazione e di coordinamento specifici per la politica dell’infanzia e della gioventù (cfr. capitolo 1.3.8) e conformemente alle proposte del Consiglio federale (cfr. capitolo 1.1.5.2), l’articolo 19 incarica l’UFAS di coordinare i provvedimenti degli organi federali nel settore della politica dell’infanzia e della gioventù, e di garantire lo scambio di informazioni e di esperienze tra i competenti servizi federali. Il coordinamento orizzontale comprende la collaborazione tematica dei singoli dipartimenti e uffici federali, e deve contribuire soprattutto a semplificare le procedure di elaborazione di compiti complessi, a strutturare in modo efficace i processi decisionali e a sistematizzare lo scambio di informazioni, a tutto vantaggio di una maggiore coerenza della politica dell’infanzia e della gioventù della Confederazione.
Affinché l’UFAS possa adempiere efficacemente il mandato di coordinamento, nelle disposizioni d’esecuzione occorre invitare gli altri servizi federali a coinvolgere per tempo l’UFAS nello studio e nella realizzazione di progetti di politica dell’infanzia e della gioventù.
Il potenziamento del coordinamento orizzontale a livello federale va visto in relazione alla promozione dello scambio di informazioni e di esperienze con attori della politica dell’infanzia e della gioventù e alla collaborazione con Cantoni, Comuni e organizzazioni non governative previste dall’articolo 18, considerato che sia l’una che l’altra presuppongono una procedura coordinata dal punto di vista del contenuto da parte della Confederazione.
Articolo 20 Sviluppo delle competenze
L’articolo 20 crea le basi per promuovere le competenze e le conoscenze specialistiche degli attori che si occupano della realizzazione e dell’attuazione della presente legge. Esso fornisce all’UFAS, nella sua qualità di ufficio federale competente, la possibilità di coinvolgere esperti, commissionare studi e rapporti scientifici e adottare misure di formazione e perfezionamento per i politici e i dipendenti dell’amministrazione. Sarà pure possibile organizzare conferenze di carattere nazionale e internazionale, sfruttando le attuali forme della collaborazione con il settore giovanile e con gli Stati membri del Consiglio d’Europa e curando lo scambio con i Paesi limitrofi.
2.8 Sezione 7: Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG)
Art. 21
Questo articolo regola la nomina, il mandato e i compiti della CFIG. La CFIG è una commissione permanente extraparlamentare consultiva ai sensi degli articoli 57a segg. LOGA (cfr. capitolo 1.1.2.2). Rispetto alla disposizione dell’articolo 4 LAG in vigore, i compiti della commissione sono ampliati e precisati.
Secondo la prima frase del capoverso 1, il Consiglio federale istituisce la CFIG. Il mandato di politica dell’infanzia e della gioventù della CFIG esige un’adeguata rappresentanza della generazione giovane nella commissione. In futuro, un terzo dei membri dovrà avere meno di 30 anni (seconda frase).
La lettera a del capoverso 2 riprende le attuali lettere a e b dell’articolo 4 capoverso 1 LAG. La CFIG viene altresì incaricata di evidenziare gli sviluppi della situazione dei fanciulli e dei giovani. In questo modo, si fa riferimento alla competenza e all’esperienza dei membri della CFIG che, in quanto appartenenti alle giovani generazioni o specialisti nell’ambito dell’infanzia e della gioventù, conoscono gli sviluppi e tendenze più recenti e sono in grado di formulare previsioni attendibili. L’impiego dell’espressione “giovani generazioni” chiarisce che il mandato della CFIG coinvolge fanciulli, giovani e giovani adulti.
La lettera b precisa l’attuale lettera c capoverso 1 articolo 4 LAG in riferimento all’approvazione di importanti leggi e ordinanze concernenti la politica dell’infanzia e della gioventù.