Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili

2.4 Sezione 3: Concessione di aiuti finanziari ai Comuni

Articolo 11

L’articolo 11 regola la concessione di aiuti finanziari della Confederazione ai Comuni. Il sostegno si riferisce a progetti d’importanza nazionale che fungono da modello per lo sviluppo delle attività extrascolastiche ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a. In tal modo, si tiene in debito conto l’importante ruolo dei Comuni in quanto responsabili delle attività giovanili e dell’infanzia aperte (cfr. capitoli 1.1.2.1, 1.1.2.2; art. 8).

2.5 Sezione 4: Concessione e calcolo degli aiuti finanziari

Le disposizioni della sezione 4 (artt. 12-15) valgono per la concessione di aiuti finanziari sia a istituzioni responsabili private (sezione 2) sia a Cantoni e Comuni (sezioni 3 e 8).

Articolo 12 Principio

Capoverso 1: l’introduzione di un credito risponde alle esigenze della politica finanziaria (art. 7, lett. h legge sui sussidi48) e chiarisce che si tratta prevalentemente di aiuti finanziari discrezionali sui quali non può essere fatto valere alcun diritto e il cui importo è determinato ogni anno dal Parlamento nel quadro dell’approvazione dei crediti.

Il capoverso 2 concede al Consiglio federale la possibilità di emanare norme di qualità per la concessione di aiuti finanziari nelle disposizioni d’esecuzione della presente legge. Così facendo, si garantisce che i fondi federali siano impiegati con efficacia ed efficienza ai sensi della legge sui sussidi. Le prescrizioni della Confederazione dovrebbero altresì incoraggiare le istituzioni responsabili a formulare criteri di qualità per il loro lavoro, contribuendo allo sviluppo qualitativo delle offerte e delle attività extrascolastiche. Nella formulazione di norme di qualità e nel controllo del loro rispetto, va considerato che le attività extrascolastiche sono in gran parte svolte a titolo volontario e onorifico da fanciulli, giovani e giovani adulti non professionisti.

Articolo 13 Ammontare degli aiuti finanziari

Il capoverso 1 limita l’ammontare degli aiuti finanziari al 50 per cento delle spese computabili, il che corrisponde a quanto esposto nell’articolo 6 capoverso 1 LAG e sancisce il principio della sussidiarietà degli aiuti finanziari federali (cfr. anche art. 1).49 I richiedenti sono dunque tenuti a fornire un’adeguata prestazione propria e a reperire altre fonti di finanziamento.50 Secondo l’articolo 7, lettere c e d della legge sui sussidi, l’adeguatezza della prestazione propria deve essere commisurata alla capacità economica del richiedente. Quanto disposto non vale tuttavia per gli aiuti finanziari ai Cantoni (art. 25), dato che con la NPC il criterio della forza finanziaria dei Cantoni non gioca più alcun ruolo nel calcolo dei contributi federali.51

Il capoverso 2 assegna alla Confederazione libertà d’azione nella determinazione dell’ammontare del sostegno finanziario a progetti che fungono da modello e progetti che incentivano la partecipazione ai sensi dell’articolo 8, e alla Sessione federale dei giovani (art. 10), rendendo così possibile finanziare oltre la regola del 50 per cento progetti particolarmente meritevoli che a causa della scarsa forza finanziaria dell’istituzione o della mancanza di aiuti da parte di terzi non potrebbero altrimenti essere realizzati. I 150'000 franchi l’anno con i quali la Confederazione sostiene la Sessione federale dei giovani corrispondono già oggi ai due terzi delle spese computabili. Questa prassi verrà mantenuta anche con la nuova legge.

I criteri elencati nella seconda frase che giustificano il superamento della regola del 50 per cento – la qualità del progetto, l’interesse particolare della Confederazione, la situazione finanziaria del destinatario – corrispondono ai principi particolari riportati all’articolo 7 della legge sui sussidi. L’espressione “in tal caso” sottolinea che ci possono essere altri criteri che giustificano un’eccezione. Anche tali crite-

48 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu), RS 616.1.

49 FF 1987 I 297, 318seg.

50 FF 1988 I 641, 672.

51 FF 2005 I 5349, 5450.