Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili
ri devono essere compatibili con i principi in materia di aiuti finanziari (p.es. un particolare interesse del destinatario dell’aiuto finanziario all’adempimento del compito).
Articolo 14 Calcolo degli aiuti finanziari
Le lettere a - f del capoverso 1 elencano i criteri che fanno stato per la determinazione dell’ammontare dell’aiuto finanziario alle istituzioni responsabili. Nel caso concreto, la rilevanza del singolo criterio dipende dal settore (p. es. progetti che incentivano la partecipazione o formazione di responsabili di attività giovanili) o dall’istituzione responsabile richiedente (p.es. Comune o organizzazione giovanile) e va regolata nei dettagli nelle disposizioni d’esecuzione (cfr. cpv. 2). Non si tratta di un elenco completo: possono essere considerati altri criteri, per esempio il particolare interesse della Confederazione per un progetto.
Le lettere a, b ed e corrispondono alla regolamentazione in vigore nell’articolo 5 capoverso 2 LAG. Se la lettera a è importante in particolare per gli aiuti finanziari alle strutture d’esercizio ai sensi dell’articolo 7, la lettera b si riferisce a progetti d’importanza nazionale che fungono da modello (art. 8 cpv. 1 lett. a).52 L’offerta di prestazioni proprie adeguate e la ricerca di altre fonti di finanziamento sono in stretta relazione con la regola del 50 per cento e, secondo la lettera e, devono essere prese in considerazione per il calcolo degli aiuti finanziari.
Lettera c: conformemente alla promozione della partecipazione, secondo la lettera c anche il grado di codecisione di fanciulli e giovani va ora preso in esame per determinare l’ammontare dell’aiuto finanziario. Questo criterio è rilevante segnatamente in relazione a progetti che incentivano la partecipazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b) o per il sostegno di programmi cantonali nel quadro di contratti di prestazioni (art. 25). Vanno quindi considerati gli sforzi del Cantone per il rafforzamento della partecipazione di fanciulli e giovani, per esempio con la creazione di meccanismi di partecipazione.
Lettera d: importanti per il calcolo sono anche gli sforzi delle istituzioni responsabili volti a considerare nelle loro offerte le esigenze di fanciulli e giovani con un bisogno particolare di promozione dello sviluppo o a organizzare determinati progetti e attività specifici per questi fanciulli e giovani. Come la lettera c, anche la lettera d è rilevante in riferimento al sostegno ai Cantoni. L’espressione “con un bisogno particolare di promozione dello sviluppo” si riferisce come nell’articolo 10 a fanciulli e giovani di famiglie socialmente svantaggiate con o senza background migratorio e a fanciulli e giovani disabili.
La lettera f esorta le istituzioni responsabili ad adottare misure di controllo della qualità in relazione alle offerte di attività extrascolastiche e garantisce parallelamente un impiego appropriato ed economico degli aiuti finanziari.
Il capoverso 2 delega al Consiglio federale la ponderazione dei criteri elencati alle lettere a - f del capoverso 1 per il calcolo degli aiuti finanziari nei diversi settori (cfr. artt. 7-12).
Articolo 15 Concessione degli aiuti finanziari da parte di organizzazioni di diritto privato o pub-
blico
L’articolo 15 crea le basi legali formali necessarie per il trasferimento di compiti amministrativi a organizzazioni che non fanno parte dell’amministrazione federale (cfr. art. 178 cpv. 3 Cost.) e ne definisce le condizioni quadro (cpv. 2). Concretamente, secondo il capoverso 1 la Confederazione può incaricare, mediante contratto di prestazioni, organizzazioni di diritto pubblico o privato della concessione di aiuti finanziari, istituire a tal fine organizzazioni adeguate o partecipare a esse. L’obiettivo di siffatte collaborazioni è quello di trasferire la concessione di aiuti finanziari a organizzazioni specializzate in un determinato tema e aduse alle procedure amministrative del caso, allo scopo di semplificare e ottimizzare l’assegnazione di aiuti finanziari. Parallelamente, l’organizzazione deve diventare un centro di responsabilità e di competenza per potenziali destinatari e sviluppare offerte di informazione. Sarebbe inoltre immaginabile la creazione di prospettive di finanziamento a lungo termine e a più ampio raggio, in particolare allorché anche altri finanziatori (p.es. fondazioni private) mettono a disposizione fondi per lo stesso scopo sostenuto dalla Confederazione. Per la scelta della forma concreta di collaborazione, per esempio la creazione di una fondazione come Pro Helvetia, è determinante l’interesse pubblico ad un’impostazione efficace e finalizzata a precisi obiettivi della promozione delle attività
52 FF 1988 I 641, 672 seg.