Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili

giovanili e dell’infanzia da parte della Confederazione e della garanzia del finanziamento a lungo termine.

2.6 Sezione 5: Disposizioni procedurali

Articolo 16 Procedura

Secondo l’importanza del ruolo e della funzione di associazioni mantello e centri di coordinamento, la concessione degli aiuti finanziari deve avvenire mediante contratto di prestazioni conformemente alla prassi in atto dal 2003 (cfr. art. 6 cpv. 3 LAG). Attualmente, l’UFAS ha stipulato contratti di prestazioni con cinque associazioni mantello (cfr. capitolo 1.1.2.1).

Articolo 17 Rifiuto e rimborso di aiuti finanziari

Secondo i principi della legge sui sussidi, gli aiuti finanziari vanno negati o rimborsati nell’incombenza o in presenza di un impiego non conforme alla legge. Come sancito nella LAG in vigore (art. 9), tale principio deve essere ripreso esplicitamente anche nella nuova legge nell’interesse di una corretta esecuzione. A complemento della legislazione in vigore, la lettera d del capoverso 1 determina che gli aiuti finanziari vanno negati o rimborsati se nel quadro di contratti di prestazioni gli obiettivi pattuiti non vengono raggiunti. Finora, con la LAG si è fatto ricorso raramente alla possibilità di negare o di chiedere il rimborso di aiuti finanziari. Ciò è probabilmente riconducibile alla scrupolosa valutazione delle richieste svolta dall’UFAS e all’azione preventiva svolta dal capoverso 2.

2.7 Sezione 6: Scambio di informazioni e di esperienze, coordinamento e sviluppo delle competenze

Articolo 18 Scambio di informazioni e di esperienze

L’articolo 18 è strettamente legato all’articolo 25 (Disposizione transitoria) e all’articolo 19 (Coordinamento a livello federale). L’obiettivo dell’articolo 18 è la promozione dello scambio di informazioni e di esperienze, e della collaborazione tra attori pubblici e privati nell’ambito della politica dell’infanzia e della gioventù ai tre livelli statali.

Capoverso 1: l’osservazione dell’evoluzione delle politiche cantonali in materia di infanzia e gioventù e la collaborazione con i Cantoni sono di spiccata importanza in relazione al sostegno finanziario di programmi cantonali. Il finanziamento iniziale mediante contratti di prestazioni presuppone che la Confederazione disponga delle basi decisionali necessarie per determinare e all’occorrenza adeguare gli obiettivi da raggiungere e le prestazioni. L’avamprogetto propone altresì alla Confederazione di invitare regolarmente i Cantoni a uno scambio di informazioni ed esperienze, che può svolgersi ad hoc tra rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Per garantire il buon funzionamento di questo scambio, è opportuno che tutti i Cantoni indichino alla Confederazione un ufficio competente o un interlocutore, che a sua volta si occuperà d’informare tutti gli enti cantonali interessati . Una raccomandazione in questo senso da parte della Confederazione ai Cantoni sarà inserita nelle disposizioni d’esecuzione della LPAE.

Capoverso 2: a complemento del capoverso 1, la Confederazione deve promuovere lo scambio di informazioni e di esperienze e il collegamento tra gli specialisti che si occupano di fanciulli e giovani. Una piattaforma elettronica, accompagnata da seminari e conferenze regolari, sembra lo strumento ideale. Lo scambio deve coinvolgere specialisti cantonali e comunali e rappresentanti di organizzazioni non governative e altre importanti istituzioni pubbliche e private. Se nei settori promozione e partecipazione lo scambio e la collaborazione tra Confederazione e Cantoni per il tramite della Conferenza dei delegati cantonali alla gioventù (CDCG) funziona già bene, nell’ambito della tutela dell’infanzia e della gioventù non esiste ancora un organo intercantonale istituzionale che funga da interlocutore della Confederazione. Esiste invece un’unione informale, la Conferenza svizzera dei delegati alla protezione dell’infanzia e della gioventù, che si riunisce ogni due anni.

Capoverso 3: sulla scorta di un rafforzato coordinamento orizzontale a livello federale (art. 19) e in relazione all’obiettivo dello sviluppo specialistico e qualitativo della promozione dell’infanzia e della gioventù, è compito della Confederazione mettere a disposizione di una vasta schiera di attori della