Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili
La lettera c si ricollega alla lettera a e incarica la commissione di controllare regolarmente se siano sufficientemente considerate le condizioni esistenziali di fanciulli e giovani. Nella fattispecie, si tratta di controllare la legge in quanto tale.
La lettera d concerne il sostegno specialistico all’UFAS per la concessione di aiuti finanziari secondo le sezioni 2 e 3 dell’avamprogetto.
La lettera e assegna alla commissione una funzione di sensibilizzazione. Essa deve sensibilizzare il pubblico informandolo sui problemi dell’infanzia e della gioventù.
Il capoverso 3 definisce la strategia integrata della politica dell’infanzia e della gioventù come una politica della protezione, della promozione dello sviluppo e della partecipazione (cfr. capitoli 1.1.1 e 1.1.5.2) e obbliga la commissione a tenere in considerazione questi tre aspetti in modo equilibrato nell’adempimento dei compiti indicati al capoverso 2. Con l’ampliamento del mandato ai fanciulli (cfr. capitolo 1.1.2.2), ciò riguarda in particolare l’operato a favore della protezione e dei diritti dell’infanzia (Convenzione sui diritti del fanciullo).
2.9 Sezione 8: Disposizioni finali
Articolo 22 Esecuzione
Frase 1: il Consiglio federale emana l’ordinanza d’esecuzione sulla nuova legge sulla promozione delle attività extrascolastiche. Da regolare a livello di ordinanza sono soprattutto i particolari della procedura per la concessione di aiuti finanziari, la procedura e le competenze per la determinazione di obiettivi e priorità per aiuti finanziari specifici (art. 8 cpv. 3), le norme di qualità (art. 12 cpv. 2) e i particolari del calcolo degli aiuti finanziari nei diversi settori (art. 14 cpv. 2). Ai sensi dell’articolo 48 capoverso 1 LOGA, il Consiglio federale può delegare al DFI l’emanazione di disposizioni d’esecuzione tenendo conto della portata delle norme di diritto.
Frase 2: le associazioni mantello delle organizzazioni che si occupano di attività extrascolastiche rappresentano un gran numero di organizzazioni dell’infanzia e giovanili a livello nazionale e sono di conseguenza tra gli attori più importanti della promozione svizzera dell’infanzia e della gioventù (cfr. capitolo 1.1.2.1 e art. 7). In conformità a una partecipazione attiva della Confederazione alla promozione dell’infanzia e della gioventù, analogamente alla LAG in vigore (art. 11) alle associazioni mantello viene garantito un diritto di consultazione prima dell’emanazione delle disposizioni d’esecuzione.
Articolo 25 Disposizione transitoria
L’articolo 25 definisce le basi giuridiche per la concessione di aiuti finanziari della Confederazione ai Cantoni durante un periodo di otto anni. L’obiettivo del sostegno finanziario della Confederazione è quello di sviluppare concettualmente la politica dell’infanzia e della gioventù dei Cantoni e colmare le lacune esistenti. A questo fine, vanno sostenute misure concrete per la costituzione della politica cantonale dell’infanzia e della gioventù e lo sviluppo di strategie cantonali a largo raggio. L’aiuto finanziario a favore dei Cantoni va inteso come un finanziamento iniziale volto a fornire impulsi e va quindi limitato nel tempo a livello di legge. Il periodo di otto anni previsto dall’avamprogetto lascia sufficiente libertà d’azione per fornire a tutti i Cantoni l’opportunità di stipulare un contratto di prestazioni con la Confederazione. Dal punto di vista del contenuto, si tratta in primo luogo dei settori della promozione dell’infanzia e della gioventù e della partecipazione. Conformemente alla proposta del Consiglio federale (cfr. capitolo 1.1.5.2) e al concetto di politica dell’infanzia e della gioventù utilizzato nell’avamprogetto, ai sensi di una strategia integrata della politica dell’infanzia e della gioventù va preso in considerazione anche il settore della protezione dell’infanzia e della gioventù (cfr. capitolo 1.3.6). Per la formulazione dei contratti di prestazioni, devono essere tenuti in debito conto i programmi già in corso e le misure di sostegno della Confederazione.53
In base a quanto esposto nell’articolo, la possibilità di sostegno della Confederazione si riferisce a programmi cantonali, cosicché si chiarisce che i finanziamenti non devono interessare singoli progetti,
53 Cfr. rapporto del Consiglio federale "I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media" del 20 maggio 2009 e il programma di prevenzione e lotta alla violenza giovanile in esso contenuto, che Confederazione, Cantoni, Città e Comuni devono elaborare entro il 2010.