Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 54 pagine

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Revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI): rapporto sui risultati della consultazione

3.2.2 Conservare il carattere di legge semplice, che si limita a disciplinare i compiti e l’organizzazione del settore, senza appesantire l’attuale apparato normativo a) Analisi quantitativa dei pareri

14 degli 83 partecipanti si sono pronunciati sul principio generale secondo cui la revisione totale della LPRI non deve comprometterne il carattere di legge semplice, che si limita a disciplinare i compiti e l’organizzazione del settore, senza appesantire l’attuale apparato normativo. In 9 casi sono stati proposti emendamenti.

b) Analisi qualitativa dei pareri

Numerosi partecipanti alla consultazione, tra cui ad esempio [1:] BE e AR, approvano – direttamente o indirettamente – gli sforzi compiuti per conservare il carattere di legge semplice, che si limita a disciplinare i compiti e l’organizzazione del settore, e non propongono emendamenti su questo punto. Dei 9 partecipanti che invece propongono cambiamenti, solo [2:] I Verdi e [4:] USS mettono in questione il principio in sé considerandolo poco lungimirante, e auspicano che la legge, anziché definire semplicemente le condizioni quadro, contempli un maggior numero di disposizioni materiali (p. es. sull’importanza della promozione della ricerca e dell’innovazione per la società e l’ambiente). Tutti gli altri approvano il principio generale, esprimendo però riserve sulla densità normativa. 5 partecipanti chiedono risolutamente che diverse sezioni dell’avamprogetto vengano condensate. [2:] PPD, PS, [4:] USS, [5:] CRUS e FNS ribadiscono l’importanza di elaborare una legge che si limiti a disciplinare i compiti e l’organizzazione del settore e dubitano che l’avamprogetto soddisfi tale esigenza. [2:] PPD auspica che diversi articoli e sezioni, in particolare quelli sulla promozione dell’innovazione, la cooperazione internazionale, nonché il coordinamento e la pianificazione siano ulteriormente snelliti e semplificati. Per [5:] CRUS, le disposizioni introdotte con la revisione parziale nella sezione 4 «Promozione dell’innovazione» presentano una densità normativa ben più elevata rispetto al resto del testo, compromettendo l’armonia della legge nel suo insieme. Condividono questo parere e sono favorevoli a un riesame della densità normativa [5:] Consiglio dei PF, KFH, [4:] economiesuisse, USI e [6:] SWISSMEM. Dal canto loro, [2:] PS, [4:] USS e [5:] FNS auspicano che le disposizioni sulla promozione dell’innovazione, quelle della sezione 5 «Cooperazione internazionale» e quelle del capitolo 3 «Coordinamento e pianificazione» siano limitate all’essenziale. Questi tre partecipanti propongono inoltre di stralciare il capoverso 3 dell’articolo 34 e il capoverso 2 dell’articolo 35 concernenti, rispettivamente, l’impiego dei mezzi restituiti e dei mezzi rimborsati, sostituendoli con una spiegazione nel messaggio. [5:] Accademie contestano inoltre diverse disposizioni che, a loro avviso, andrebbero inserite nell’ordinanza e non nella legge (segnatamente i mandati al FNS di cui all’articolo 26).

3.2.3 Struttura della legge a) Analisi quantitativa dei pareri

Solo 3 degli 83 partecipanti si pronunciano esplicitamente e con proposte di emendamento sulla struttura della legge.

b) Analisi qualitativa dei pareri

Nessuno dei partecipanti respinge la struttura dell’avamprogetto, tantomeno il nuovo tenore della sezione 5 «Cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione», che ad esempio [2:] UDC – la cui posizione nei confronti dell’avamprogetto resta peraltro molto critica – prende a modello per ulteriori semplificazioni in altre parti della legge. Di conseguenza sono pochi i pareri che criticano la struttura della legge o che formulano proposte in merito. Quando si pronunciano esplicitamente sulla questione, i partecipanti fanno riferimento alla densità normativa. Approvano quindi la nuova struttura, ma auspicano che la densità normativa venga riconsiderata (vedi sopra). Eccezion fatta per la nuova sezione 6 «Parco svizzero dell’innovazione» (vedi cap. 4.4), le seguenti proposte di emendamento non riguardano la struttura globale della legge, bensì la struttura di alcune sue parti:

- [6:] SWISSMEM chiede che la struttura della sezione 4 «Promozione dell’innovazione» venga modificata, in particolare per quanto concerne l’articolo 19 e seguenti sulla CTI (integrazione nel capitolo 2 sezione 2 della legge). L’organizzazione auspica infatti che la CTI sia considerata un’istituzione di promozione della ricerca in analogia al FNS.