Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 54 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

Revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI): rapporto sui risultati della consultazione

I partecipanti condividono l’obiettivo di disciplinare in un’unica legge l’intero spettro della promozione della ricerca e dell’innovazione basata sulla scienza e di specificare attraverso semplici definizioni legali i compiti e le competenze dei due organi indipendenti preposti alla promozione (FNS e CTI). Numerosi partecipanti rilevano con soddisfazione che l’avamprogetto supera la logica che legava ciascuna delle due agenzie di finanziamento a un certo tipo di scuola universitaria. Esprimendosi in merito, [5:] CSST afferma che questa nuova prospettiva conferisce al sistema di promozione la flessibilità necessaria per rimanere in fase con l’avanzamento della ricerca e dell’innovazione e con lo sviluppo organico del sistema delle scuole universitarie, senza che la legge debba essere riveduta in continuazione. I partecipanti auspicano quasi all’unanimità un’estensione delle competenze della CTI nel senso di un’equiparazione funzionale con il FNS, senza accentuare la separazione dei compiti dei due organi. Solo [7:] HES-SO giunge alla conclusione che il FNS e la CTI dovrebbero confluire in un’unica istituzione.

b) Richieste specifiche

Oltre a quelle documentate nell’allegato 3, le seguenti richieste meritano di essere menzionate in un’ottica generale:

- Estensione dei compiti e delle competenze della CTI

La metà dei 30 partecipanti che suggeriscono di ampliare il concetto di innovazione (vedi cap. 4.1.1) si limitano a questo aspetto senza pronunciarsi sui compiti e sulle competenze degli organi di promozione. Dalla proposta di allineare le competenze della CTI a quelle del FSN scaturiscono altri aspetti concreti legati all’estensione dei compiti della CTI.

- Equiparazione «funzionale» del FNS e della CTI

[2:] PLR, PS, [4:] economiesuisse, USS, USI, [5:] KFH, FNS, [7:] fer-sr, CFSUP e HKBB auspicano che alla CTI vengano attribuite le stesse competenze che al FNS.

[2:] PPD esige che anche la CTI possa essere incaricata dal Consiglio federale di attuare programmi di promozione. [1:] VD e [5:] Consiglio dei PF chiedono, riferendosi specificamente all’articolo 26, che il Consiglio federale possa conferire in egual misura al FNS e alla CTI mandati nel campo della cooperazione scientifica internazionale (idem [2:] PLR, PS, [4:] economiesuisse, USS, USI, [5:] KFH, FNS,

[7:] fer-sr, CFSUP e HKBB).

Per quanto riguarda gli articoli 34 «Ripetizione in caso di inadempimento degli obblighi» e 35 «Rimborso in caso di sfruttamento economico e partecipazione all’utile», [2:] PS, [4:] USS e [5:] FNS chiedono che alla CTI siano attribuite competenze analoghe a quelle del FNS.

Riguardo al capitolo 3 «Coordinamento e pianificazione», [5:] Consiglio dei PF ritiene che il coordinamento delle iniziative nella cooperazione scientifica internazionale vada lasciato agli organi di promozione (FNS e CTI) e che la responsabilità operativa debba invece restare alle istituzioni del settore dei PF e alle scuole universitarie.

[4:] economiesuisse, USI, [6:] ATS e [7:] HKBB sono dell’idea che, se lo statuto della CTI in quanto commissione decisionale impedisse un ulteriore adeguamento della sua forma organizzativa a quella del FNS, sarebbe opportuno costituirla in fondazione. [7:] CSST osserva che, nel complesso, l’indipendenza dalla CTI è ancora insufficiente e chiede che venga costituita in fondazione analogamente al FNS.

[1:] UR, OW, NW, ZG rilevano che le scuole universitarie professionali sono penalizzate per il fatto che la CTI non è considerata un’istituzione di promozione della ricerca nel senso previsto dalla legge. [1:] NE e [6:] SWISSMEM chiedono che gli articoli 10 «Buona prassi scientifica e sanzioni» e 11 «Procedura e tutela giurisdizionale» trovino applicazione anche per la CTI.

Per analogia con il FNS, [1:] SO, SG, ZG, [4:] economiesuisse, USI [5:] KFH, CRUS, [6:] ATS, [7:] SGSA-SSTS, CSST e HKBB chiedono che vengano modificati gli articoli 19, 20 e 21. Gli adeguamenti concernono la nomina dei membri della CTI (nessuna limitazione della cerchia delle persone eleggibili), la designazione del direttore della segreteria (da affidare alla commissione stessa e non al Consiglio federale) e il regolamento interno (approvazione da parte della CTI).