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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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Prodotti fitosanitari 916.161
3I prodotti fitosanitari che sono o contengono organismi geneticamente modificati non possono essere omologati in virtù del capoverso 1.
4Il servizio d'omologazione emette una decisione generale che viene pubblicata nel Foglio federale.
5L’autorizzazione è rilasciata al massimo per un anno. Può essere rinnovata.
6Il servizio d'omologazione informa le autorità esecutive cantonali delle omologazioni accordate per far fronte a situazioni d’emergenza.
Sezione 7 Ricerca e sviluppo
Art. 41 Ricerca e sviluppo
1Gli esperimenti o i test a fini di ricerca o sviluppo che comportano il rilascio nell’ambiente di un prodotto fitosanitario non autorizzato o l'impiego non autorizzato di un prodotto fitosanitario possono essere effettuati solo se il servizio d'omologazione ha valutato i dati disponibili e concesso un permesso per scopi sperimentali. Detto permesso può limitare le quantità da utilizzare e le aree da trattare nonché imporre condizioni ulteriori per evitare effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o effetti negativi inaccettabili sull’ambiente, ad esempio la necessità d’impedire che nella catena alimentare entrino mangimi e alimenti contenenti residui, a meno che non siano già stati stabiliti valori limite nell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti.
2La domanda è presentata al servizio d'omologazione ed è accompagnata da un fascicolo contenente tutti i dati disponibili che consentano di valutare i possibili effetti sulla salute umana o degli animali o il possibile impatto sull’ambiente.
3Il capoverso 2 non si applica se il servizio d'omologazione ha concesso all'interessato il diritto di condurre taluni esperimenti e test e ha stabilito le condizioni in cui si devono svolgere gli esperimenti e i test.
4In caso di esperimenti con organismi geneticamente modificati o patogeni che sottostanno alle norme d’autorizzazione di cui all’OEDA33, la procedura di autorizzazione è retta dall’OEDA.
5Se si prevedono esperimenti con macrorganismi per i quali la procedura di autorizzazione non è retta dal capoverso 4, il servizio d'omologazione consulta l’UFAM prima di emettere la propria decisione.
Art. 42 Obbligo di registrazione
1Chiunque utilizzi prodotti fitosanitari non omologati ai fini della ricerca e dello sviluppo deve registrare:
a. l’identità e l’origine del prodotto fitosanitario;
b. i dati relativi all’etichettatura;