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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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Prodotti fitosanitari 916.161

2Un prodotto fitosanitario omologato all’estero è iscritto nell’elenco se:

a. presenta proprietà determinanti analoghe a un prodotto fitosanitario autorizzato in Svizzera, segnatamente lo stesso tenore di principi attivi, e appartiene allo stesso tipo di preparato;

b. è stato omologato all’estero in base a esigenze equivalenti e le condizioni agronomiche e ambientali per il suo impiego sono comparabili a quelle vigenti in Svizzera;

c. non è o non contiene organismi patogeni o geneticamente modificati; e

d. il titolare dell’autorizzazione per un prodotto fitosanitario autorizzato in Svizzera (prodotto di riferimento) non ha saputo accertare in maniera plausibile che tale prodotto è ancora oggetto di una protezione brevettuale e, qualora lo sia, che il prodotto fitosanitario omologato all’estero è stato immesso sul mercato senza il consenso del titolare del brevetto ai sensi dell’articolo 27b LAgr.

3Le proposte d’iscrizione nell’elenco devono essere presentate al servizio d’omologazione, corredate delle informazioni di cui al punto 2 dell’allegato 2 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)31. Se del caso, il servizio d’omologazione può richiedere informazioni supplementari.

Art. 37 Procedura

1Il servizio d'omologazione verifica se le condizioni sono adempiute. A tal fine si avvale dei dati che figurano nell’elenco dei prodotti fitosanitari nel Paese d’origine. Sempre che ne disponga, prende in considerazione dati più approfonditi.

2Il servizio d'omologazione concede un termine di 60 giorni al titolare dell’autorizzazione relativa al prodotto di riferimento per accertare in maniera plausibile:

a. l’esistenza di una protezione brevettuale di tale prodotto e,

b. qualora questa sussista, che il prodotto fitosanitario omologato all’estero è immesso sul mercato all’estero senza il consenso del titolare del brevetto ai sensi dell’articolo 27b LAgr.

3Il servizio d'omologazione iscrive il prodotto fitosanitario nell’elenco mediante decisione generale.

4La decisione è pubblicata nel Foglio federale e reca in particolare:

a. il Paese d’origine del prodotto fitosanitario;

b. il nome commerciale con il quale il prodotto fitosanitario può essere immesso sul mercato;

c. il nome del titolare dell’autorizzazione estera;

d. le prescrizioni circa lo stoccaggio e l’eliminazione;

31 RS 813.11